Come abbiamo scritto in diversi altri articoli, i genitori hanno il dovere di mantenere i figli fino a quando non raggiungono l’autosufficienza economica. Cosa accade, invece, se un figlio di genitori separati che lavora, viene licenziato e per bisogno deve tornare a casa di uno dei due genitori? A fornire chiarimenti al riguardo è una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la numero 12063 del 16 maggio 2017.
I genitori separati o divorziati sono tenuti allo stesso modo di quelli sposati a mantenere un figlio non indipendente economicamente.
Una volta che il figlio raggiunge l’indipendenza economica, grazie ad un lavoro stabile, perde il diritto ad essere mantenuto dai genitori. Se un figlio, quindi, viene licenziato o perde il lavoro per qualsiasi motivo non può pretendere dai genitori un assegno di mantenimento, anche se torna a vivere con il padre o la madre. Il genitore, infatti, non è più tenuto al mantenimento del figlio (anche se nessun genitore saprebbe lasciare un figlio senza un tetto e senza cibo è bene sottolineare che la legge non obbliga i genitori ad ospitarlo e mantenerlo). Se anche il genitore decide di ospitare il figlio disoccupato, non è tenuto a dargli anche soldi per le sue spese. La legge, però, cambia se il figlio versa in condizioni economiche talmente disagevoli da non potersi permettere neanche di che nutrirsi o sia diventato inabile al lavoro: in questo caso il genitore è tenuto a corrispondere al figlio gli alimenti, ovvero la somma necessaria al suo sostentamento che, però, non prevede spese extra.