Facendo seguito alle Circolari ABI del 6 giugno 2020 e 9 giugno 2020, con le quali sono state sintetizzate le modifiche di interesse del settore bancario apportate dal decreto-legge 8 aprile 2020 (decreto Liquidità) dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40 e facendo seguito altresì alla Circolare n. 12/2020 del Gestore del Fondo di garanzia per le PMI, l’ABI ha emanato la nuova Circolare del 17 giugno 2020 ( Prot. UCR/001173).
In sede di premessa, si vuole ricordare, che intervenendo sull’art. 13, il legislatore, in fase di conversione in legge del decreto Liquidità, ha previsto l’accesso gratuito e automatico al Fondo, con copertura del 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, per i nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni e di importo fino a 30.000 euro (rispetto ai vecchi 25.000 euro) in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché di associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker.
Il novellato modello 4-bis
Poiché a seguito delle predette modifiche è stato novellato il modello 4-bis, con la Circolare n. 12/2020 il Mediocredito centrale aveva avuto modo di chiarire che laddove la banca avesse già acquisito la precedente versione del citato modello, occorre comportarsi secondo le seguenti indicazioni:
- qualora le informazioni contenute nel predetto allegato 4bis consentano al soggetto beneficiario finale di ricevere il finanziamento richiesto nei limiti previsti dalle nuove previsioni, la banca può procedere alla presentazione della richiesta di garanzia al Fondo, senza dover acquisire la nuova versione dell’Allegato 4bis;
- se le informazioni contenute nel predetto allegato 4bis non consentano al soggetto beneficiario finale di ricevere il finanziamento richiesto, la banca deve necessariamente acquisire da quest’ultimo l’integrazione della richiesta di garanzia, c.d. “Annex “Integrazione Allegato 4bis”.
Le nuove indicazioni ABI
Detto ciò, nella nuova Circolare del 17 giugno, l’Associazione bancaria italiana, ha fatto sapere che, a seguito della conversione in legge del decreto Liquidità, per i finanziamenti che sono già ammessi all’intervento del Fondo ma non ancora erogati dal soggetto finanziatore, a seguito dell’adeguamento alle nuove condizioni, deve essere inviata al Gestore una richiesta di conferma della garanzia già concessa.
Per i finanziamenti già ammessi al fondo e già erogati dal soggetto finanziatore, invece, è chiarito che:
- qualora l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un nuovo finanziamento finalizzato all’estinzione del finanziamento garantito ovvero attraverso la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del finanziamento garantito, deve essere inviata al Gestore una richiesta di conferma della garanzia già concessa;
- laddove l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un importo aggiuntivo attraverso la stipula di un contratto di finanziamento distinto dal precedente e la predisposizione di un piano d’ammortamento separato, dovrà essere inviata al Gestore una nuova richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo riferita al relativo contratto di finanziamento.
Altri chiarimenti
Infine, per i finanziamenti che sono stati già erogati dal soggetto finanziatore, ma per i quali non è stata presentata la richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo:
- qualora l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un nuovo finanziamento finalizzato all’estinzione del finanziamento garantito ovvero attraverso la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del finanziamento garantito, deve essere inviata al Gestore una richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo allineata alle nuove condizioni;
- qualora l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un importo aggiuntivo attraverso la stipula di un contratto distinto e la predisposizione di un piano d’ammortamento separato, devono essere inviate al Gestore due richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, ciascuna delle quali riferita ai relativi contratti di finanziamento.
E poi precisato che l’adeguamento dell’importo del finanziamento alle nuove condizioni può essere effettuato sulla base della vecchia versione dell’Allegato 4bis già acquisita dal soggetto richiedente, qualora l’importo del finanziamento, così come risultante a seguito dell’adeguamento, non sia superiore al 25% dell’importo dei ricavi dichiarato dal soggetto beneficiario finale.