Con un avviso pubblicato sul proprio sito, la società a partecipazione pubblica SACE ha ufficializzato i finanziamenti superbonus 110 garantiti. Dunque, diventano pienamente operative le novità previste con il DL 176/20222, c.d. decreto Aiuti-quater.
L’obiettivo dei finanziamenti è quello di garantire alle imprese edili che lavorano con il 110 una riserva di liquidità posto che il mercato della cessione del credito, è sostanzialmente fermo, con l’ingresso recente delle Regioni che sembrerebbe tuttavia poter dare una nuova spinta al mercato dei crediti edilizi.
I finanziamenti superbonus 110 alle imprese con la garanzia SACE
In base alle previsioni di cui all’art.9 del citato decreto Aiuti-quater, SACE può concedere le garanzie di cui all’articolo 15 del decreto legge n.50 del 2022:
- alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti,
- in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidita delle imprese con sede in Italia (Fonte dossier ufficiale decreto Aiuti-quater).
Considerato il richiamo all’art.15, le garanzie operano su finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di preammortamento non superiore a 36 mesi.
La garanzia copre l’importo del finanziamento entro limiti – 70, 80 o 90 per cento – inversamente proporzionali al fatturato dell’impresa e al numero di dipendenti:
- 90 per cento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80 per cento per imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- 70 per cento per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
Il prestito assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra le seguenti variabili:
- il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attivita’ successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
- il 50 per cento dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore.
Finanziamenti superbonus 110. Si parte
Come detto in premessa, con un avviso pubblicato sul proprio sito la società a partecipazione pubblica SACE ha ufficializzato i finanziamenti superbonus 110 garantiti.
SACE amplia gli strumenti per le esigenze di liquidità delle imprese italiane del settore edile che operano nell’ambito del cosiddetto Superbonus 110%. Infatti, le aziende potranno beneficiare della Garanzia SupportItalia di SACE su finanziamenti erogati sotto qualsiasi forma, da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.
Le imprese edili, contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43, che realizzano o hanno realizzato gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dalla legge 17 luglio 2020, n.77, da oggi hanno la possibilità di accedere a nuova finanza valorizzando i crediti fiscali maturati prima del 25 novembre 2022, che concorrono anche a determinare il merito creditizio che le banche attribuiranno alle aziende stesse. Le linee di credito accordate dalle banche e garantite da SACE, potranno essere utilizzate per finanziare i costi relativi a nuovi investimenti, capitale circolante, costi del personale, canoni di locazione o affitto di ramo di azienda, in linea con quanto previsto dal norma del Decreto Aiuti.
Questa opportunità va ad aggiungersi a quanto SACE, anche attraverso le società del Gruppo, è in grado di offrire alle imprese del settore edile.
Un sostegno a 360° grazie ad una gamma completa di strumenti per rispondere alle diverse esigenze: dalle garanzie in fase di gara per la sottoscrizione e adempimento del contratto, alle cauzioni a supporto dell’attività, fino alle coperture contro i rischi in cantiere e della costruzione.
Pare utile ricordare che,i crediti di imposta eventualmente maturati dall’impresa alla data del 25 novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito del credito di impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.