Riscatto dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei.
L’Inps si è soffermata su tale aspetto con il messaggio n° 958 del 28 febbraio. Chiarendo meglio la possibilità di recuperare ai fini pensionistici periodi temporali che non sono coperti neanche dai c.d. contributi figurativi.
Il riscatto dei contributi per stagionali, temporanei e discontinui
In base alle previsioni di cui all’art.7 del D.lgs 564/1996, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, possono riscattare a domanda i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa.
Ai fini dell’esercizio di detta facoltà, i soggetti interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto ( in tal senso art. 7 del D.lgs.564 del 1996. In materia si vedano circolare 220 del 1996, messaggio HERMES 30108 del 13 dicembre 2007).
Proprio in merito al riscatto dei contributi, l’Inps ha approfondito alcuni aspetti operativi.
Nello specifico, con il messaggio n° 958 del 28 febbraio, l’Istituto di previdenza si è soffermata: sul periodo di intercorrente inattività; sulla parziale modifica della disciplina contenuta nel messaggio HERMES 30108 del 13 dicembre 2007; sull’inizio del periodo intercorrente di inattività e sull’individuazione della parte riscattabile.
L’individuazione del periodo di inattività
L’esercizio del diritto di riscatto, in quanto fattispecie legale tipica, non può essere assoggettato a condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.
Tale principio vale sempre, qualsiasi sia la durata dell’inattività intercorrente fra i rapporti di lavoro dipendenti richiamati dalla norma in esame, sia nel caso in cui sia chiesta a riscatto l’inattività fra rapporti di lavoro dipendente in forma temporanea o discontinua, sia nel caso in cui il beneficio sia richiesto a copertura dell’inattività intercorrente fra lavori dipendenti stagionali di diversa natura ovvero di identica natura ( ad esempio intrattenuti a distanza di anni consecutivi l’uno dall’altro ) sia nel caso in cui il lavoro dipendente stagionale sia preceduto o succeduto da altro tipo di lavoro dipendente in forma temporanea o discontinua e viceversa.
Dunque, il protrarsi, oltre una data durata, dell’inattività fra i tipi di rapporto di lavoro dipendenti richiamati dalla disposizione in esame, non incide sulla possibilità di riscatto.
Modifica indicazioni messaggio HERMES 30108 del 13 dicembre 2007
Il periodo di inattività ammesso a riscatto è solo e soltanto quello che intercorre fra rapporti di lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea, discontinua.
Ciò a rettifica di quanto affermato nel messaggio HERMES 30108 del 13 dicembre 2007. In tale documento si ammetteva il riscatto anche quando il periodo di inattività oggetto di domanda segua a un lavoro dipendente stagionale o a termine, ma preceda un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Il rapporto di lavoro a tempo determinato esclude il riscatto laddove sussegue al periodo di inattività.
Difatti, il riscatto deve riguardare solo il periodo intercorrente tra rapporti di lavoro a termine.
Inizio del periodo intercorrente di inattività e parte riscattabile.
I periodi intercorrenti ammessi a riscatto sono esclusivamente quelli successivi al 31 dicembre 1996. A tal fine, L’Inps precisa che: il periodo intercorrente di inattività può iniziare anche da data antecedente al 31 dicembre 1996 ma il riscatto, in tal caso, dovrà essere concesso limitatamente alla parte di periodo intercorrente che si collochi successivamente al 31 dicembre 1996.