L’Agenzia delle Entrate interviene con apposita risposta ad istanza di interpello a fornire precisazioni in merito al bonus 110 per finestre e serramenti.
Spiega, in particolare quali sono le condizioni affinché l’installazione di infissi possa farsi rientrare nel superbonus come intervento “trainato”. In primo luogo l’Amministrazione ricorda quali sono i lavori c.d. “trainanti” e “trainati”.
Bonus 110, lavori trainanti e trainati
In particolare, si ricorda che sono ammessi al bonus 110 i seguenti lavori definiti “trainanti”:
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici.
Sono ammessi al 110 anche i c.
- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
Le finestre e serramenti sono lavori trainati
La sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati, rientra, quindi, tra i lavori “trainati”.
Questo significa che questo tipo di intervento è ammesso al 110, solo se realizzato insieme ad uno o più dei lavori trainanti.
Detto ciò, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 369/E del 2022, precisa che ai fini della super detrazione, in particolare, l’intervento deve configurarsi come
“sostituzione” di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.
Il bonus 110, inoltre, spetta anche nell’ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.