110 a rischio in presenza di box auto se la superficie complessiva dell’unità immobiliare non è destinata a residenza per più del 50%.

Ai fini della verifica della natura “residenziale” dell’edificio, non va conteggiata la superficie catastale delle pertinenze delle unità immobiliari di cui si compone l’edificio. Pertanto, ad esempio, nel caso di un box o di una cantina pertinenziale di una abitazione ovvero nel caso di un magazzino pertinenziale di una unità immobiliare a destinazione commerciale, la superficie catastale di tali pertinenze non va considerata.

Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 5 del 7 gennaio 2022.

Il superbonus 110 e gli immobili residenziali

Il superbonus 110 spetta per le spese sostenute per interventi effettuati:

  • su singole unità immobiliari residenziali e
  • su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Non sono agevolati gli interventi su immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di impresa, arti e professioni.

Indicazioni rinvenibili nella circolare, Agenzia delle entrate, n° 24/E 2020.

Nello stesso documento di prassi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le spese sono ammesse al bonus 110, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza.

Da qui:

  • qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento,
  • è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni.

Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

Il 110 potrebbe essere a rischio in presenza di box auto troppo grande,  se la superficie complessiva dell’unità immobiliare non è destinata a residenza per più del 50%.

La risposta n° 5 del 7 gennaio 2022

Proprio sul concetto di edificio residenziale, è tornata l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 5 del 7 gennaio 2022.

Nello specifico, un contribuente è proprietario di un fabbricato composto da 4 unità immobiliari di cui uno in categoria catastale c/3, la cui superficie è maggiore di quella delle altre unità complessivamente considerate.

Da qui, ha chiesto al Fisco lumi sulla possibilità di accedere al bonus 110.

L’Agenzia delle entrate ha ribadito quanto già espresso nella circolare n° 24/E 2020.

Dunque, è possibile fruire del Superbonus, in presenza di ogni altro requisito, solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento.

Da qui, ai fini della verifica della natura “residenziale” dell’edificio, non va conteggiata la superficie catastale delle pertinenze delle unità immobiliari di cui si compone l’edificio. Pertanto, ad esempio, nel caso di un box auto o di una cantina pertinenziale di una abitazione ovvero nel caso di un magazzino pertinenziale di una unità immobiliare a destinazione commerciale, la superficie catastale di tali pertinenze non va considerata, ai fini del 110.

Laddove non è rispettata la condizione della prevalenza della residenzialità come appena descritta, il 110 non spetta.