Incentivo che permette di svolgere dei lavori sul proprio immobile senza dover spendere cifre da capogiro, il Superbonus 110% ha attirato fin da subito l’interesse di tante persone. Non mancano comunque le criticità e le polemiche su tale misura.

Lo sa bene il nuovo governo guidato dal partito di Giorgia Meloni che avrà il compito di delineare il futuro del Superbonus 110% per cui si potrebbe assistere nel 2023 alla relativa riduzione dell’aliquota.

In attesa di scoprire il futuro di tale misura, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori delucidazioni sulla cessione del credito e il Superbonus 110%.

Ecco le novità emerse con l’ultima circolare pubblicata lo scorso 12 ottobre 2022.

3 cose importanti sulla cessione del credito e il Superbonus 110% che sono cambiate con l’ultima circolare: le risposte delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha risposto alle domande più frequenti inerenti la compilazione e l’invio della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Ecco di seguito le tre nuove FAQ sul Superbonus 110%.

Interventi sulle parti comuni di un edificio con più unità immobiliari possedute da un unico proprietario.

La comunicazione deve essere compilata con le stesse modalità previste per i lavori svolti sulle parti comuni di un condominio. Entrando nei dettagli, per il Superbonus 110% bisogna indicare:

    • sul frontespizio il valore “2” nel campo “Condominio Minimo” e il codice fiscale del proprietario nel campo “Codice fiscale dell’amministratore di condominio o del condomino incaricato”;
    • il numero di unità immobiliari dell’edificio nel campo “N. unità presenti nel condominio” che si trova nel quadro A;

i dati catastali delle unità immobiliari nel quadro B;

    • il codice fiscale del proprietario di ognuna delle unità immobiliari nella “Sezione II – SOGGETTI BENEFICIARI” del quadro C.

Lavori eseguiti su varie unità immobiliari distintamente accatastate, possedute da un unico proprietario

In tal caso l’Agenzia delle Entrate ribadisce che bisogna compilare e inviare comunicazioni distinte per ogni intervento svolto su ogni unità immobiliare.

“In alternativa, se la tipologia di intervento e i relativi limiti di spesa risultano compatibili con il caso di specie, è possibile compilare e inviare una sola comunicazione, del tipo previsto per il condominio minimo senza amministratore, indicando nel frontespizio il codice fiscale del proprietario come condomino incaricato della trasmissione”.

Interventi ammessi al Superbonus 110% realizzati da determinati enti, come Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale

Come si evince dal sito dell’Agenzia delle Entrate, è possibile compilare e inviare comunicazioni distinte per ogni intervento svolto su ogni unità immobiliare che risulta distintamente accatastata. In alternativa, viene sottolineato, se il tipo di intervento e i limiti di spesa sono “compatibili con il caso di specie, è possibile compilare e inviare una sola comunicazione, del tipo previsto per il condominio minimo senza amministratore”. Bisogna indicare nel frontespizio il codice fiscale dell’ente come condomino incaricato della trasmissione e compilare in modo coerente i quadri A, B, C (sezione II) e D della comunicazione.