Quanti tipi di 730 ci sono? Iniziamo col dire che non esiste solo un tipo di dichiarazione dei redditi modello 730, infatti, a seconda delle necessità del contribuente oltre al 730 ” ordinario” da intendersi in tale sede sia cartaceo che precompilato esistono anche: il 730 integrativo e il 730 rettificativo.

Tutti e tre permettono al contribuente di rispettare gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, a seconda della situazione in cui si trova chi deve presentare la dichiarazione, dovrà essere utilizzato l’uno o l’altro modello.

Da qui, vediamo quali sono le differenze tra 730, 730 integrativo e 730 rettificativo.

Il 730 ordinario o precompilato

Iniziamo con il 730 ordinario. Si tratta della dichiarazione dei redditi tipica dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Viene anche definita quale dichiarazione semplificata, proprio per la sua impostazione più semplice rispetto al modello Redditi. Anche se su questo punto ci sarebbe da discutere e parecchio, posto che le istruzioni di compilazione del 730 sono articolate in più 150 pagine. Tuttavia con il 730 fai da te la compilazione è più immediata.

Detto ciò, il vantaggio principale per chi presenta il 730 è rappresentato dal fatto che il lavoratore  riceve i rimborsi Irpef direttamene in busta paga. Sul cedolino di pensione per i pensionati. Anche le eventuali trattenute sono effettuate sullo stipendio o sulla pensione.

Quindi il lavoratore non dovrà preoccuparsi di comunicare l’IBAN all’Agenzia delle entrate o di pagare l’Irpef a debito compilando l’F24. Così come invece deve fare chi presenta il 730 senza sostituto d’imposta o ricorre al modello Redditi.

A ogni modo, il 730 deve essere presentato entro il prossimo 30 settembre. Prima si effettua l’invio e prima il datore di lavori riceve il risultato del 730 per poi procedere all’effettuazione dei conguagli: rimborsi o trattenute in busta paga.

Il 730 integrativo

Passiamo al 730 integrativo. La parola stessa “integrativo” fa pensare al fatto che qualcosa che nella dichiarazione originaria è stato omessa o riportata in maniera errata.

Ad esempio, si potrà ricorrere al 730 integrativo per inserire una detrazione maggiore di quella erroneamente indicata nel 730 ordinario. Si deve trattare di correzioni a favore del contribuente dunque che determinato un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata. In caso contrario ossia se l’errore commesso nel 730 è a favore del contribuente questo dovrà ricorrere al modello Redditi. Non al 730 integrativo. Non ci sono alternative.

Si pensi ad esempio all’omessa indicazione di un reddito da locazione.

A ogni modo, a seconda della situazione da sistemare nel 730 integrativo (il modello è lo stesso di quello ordinario) dovranno essere inseriti specifici codici.

I codici del 730 integrativo

Nella relativa casella “730 integrativo” è possibile indicare un codice che va da 1 a 3:

  • il codice 1 laddove intenda procedere con un’integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata (ad esempio, nella dichiarazione originaria ha omesso di indicare una rata della detrazione ecobonus);
  • il codice 2 laddove volesse integrare i dati relativi al sostituto d’imposta che è il soggetto tenuto ad effettuare i conguagli in busta paga;
  • il codice 3 laddove si ricorra  al 730 integrativo sia necessario sia rispetto ai dati del sostituto d’imposta sia rispetto ai dati reddituali o di spesa inseriti nella precedente dichiarazione da correggere.

Capitolo conguagli. Anche per il 730 integrativo i conguagli sono effettuati dal sostituto d’imposta. Quindi eventuali rimborsi o trattenute avverranno direttamente in busta paga. Nei fatti si conservano i vantaggi del primo 730 poi corretto con l'”Integrativo”. Detto ciò, la scadenze per presentare il 730 integrativo è il 25 ottobre. Dopo tale data anche eventuali correzioni a favore dovranno passare per forza dalla presentazione del modello Redditi.

Il 730 rettificativo

Arriviamo così al 730 rettificativo. Anche in questo caso l’obiettivo è quello di rimediare ad errori od omissioni presenti nel 730 originario.

In particolare, come da istruzioni di compilazione del 730 2024, se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l’elaborazione di un Mod. 730 “rettificativo”.  Si può trattare di errori che hanno comportato anche l’apposizione di un visto di conformità infedele.

In tale caso, la correzione del visto infedele sul 730 dovrà avvenire tramite una dichiarazione rettificativa o, se il contribuente si rifiuta, tramite una comunicazione relativa alla rettifica.

Il modello 730 deve essere compilato con tutti i dati anche quelli non variati.

Per la presentazione della dichiarazione rettificativa deve essere utilizzato il modello 730 relativo al periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione oggetto di rettifica.

A ogni modo, nel Mod. 730-3 (prospetto di liquidazione) dovrà essere compilata la casella relativa al Mod. 730 rettificativo e nei messaggi dovrà essere data comunicazione al contribuente degli errori riscontrati. Nel Mod. 730-4 (risultato contabile 730 per effettuazione conguagli) rettificativo il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale dovrà compilare la casella relativa al modello 730 rettificativo.

Rispetto ai conguagli, se la dichiarazione rettificativa è trasmessa al Fisco entro il 10 novembre dell’anno della presentazione della dichiarazione da correggere, trattenute ed eventuali rimborsi saranno effettuati direttamente in busta paga. In caso contrario scatterà la procedura prevista per il 730 senza sostituto: rimborsi sul conto corrente (o vaglia postale) e Irpef a debito da versare direttamente in F24.

Riassumendo…

  • E’ possibile distinguere tra 730 ordinario, integrativo e rettificativo;
  • l’utilizzo del 730 integrativo o rettificativo è finalizzato alla correzione del 730 ordinario;
  • anche per il 730 integrativo e per il rettificativo trasmesso entro il 10 novembre, i conguagli sono effettuati direttamente in busta paga.