Molti contribuenti dopo aver accettato o modificato e poi inviato il 730 precompilato 2023 si vedono recapitare un’e-mail dall’Agenzia Entrate in cui sono informati del “diniego”.

Cosa significa questa cosa? Come bisogna comportarsi?

Prima di rispondere alla domanda, bisogna ricordarsi che il 730 precompilato 2023 è disponibile dal 2 maggio scorso. Si può accettare, modificare e inviare dall’11 maggio 2023 e fino al 2 ottobre 2023.

Se il contribuente ha sostituto d’imposta, la trattenuta del debito o il rimborso del credito sono fatti direttamente in busta paga (da luglio) o cedolino pensione (da agosto/settembre).

In caso di 730 precompilato senza sostituto d’imposta, invece, se c’è debito bisogna pagare tramite lo stesso applicativo web del precompilato (si può chiedere l’addebito diretto sul c/c) oppure con Modello F24. Se c’è rimborso, questo arriverà direttamente dall’Agenzia Entrate (su IBAN se comunicato o con assegno vidimato).

Il sostituto d’imposta nel 730

Per chi ha sostituto d’imposta e presenta 730 è importante prestare attenzione ai dati che si indicano. Laddove si riportano dati del sostituto d’imposta sbagliati, il rischio è quello poi di non avere la trattenuta del debito o il rimborso del credito in busta paga o cedolino pensione.

Nel 730 precompilato il contribuente non troverà già inseriti i dati del sostituto. Questi dovrà provvedere ad indicarli autonomamente.

Il sostituto da indicare sarà quello che poi si è certi che farà la trattenuta o il rimborso. In genere è il datore di lavoro per il quale si lavora al momento in cui si presenta il 730. Oppure è l’INPS nel caso dei pensionati o di chi altro percepisce prestazioni dall’istituto (ad esempio il titolare di NASPI).

730 precompilato, cosa fare se arriva il diniego

Se dopo aver inviato il 730 precompilato 2023 all’Agenzia Entrate, il contribuente riceve un’e-mail di diniego significa che il sostituto d’imposta indicato ha comunicato all’Agenzia stessa di non essere tenuto a effettuare il conguaglio e, quindi, non procederà con eventuali rimborsi o trattenute.

Nelle FAQ dedicate al 730 precompilato, l’Amministrazione finanziaria spiega che ciò può verificarsi nei seguenti casi:

  • quando il rapporto di lavoro tra contribuente e sostituto d’imposta indicato non è mai esistito
  • quando il rapporto di lavoro con il sostituto d’imposta indicato è cessato prima della data stabilita per l’avvio della presentazione del modello 730.

In queste ipotesi, se dal 730 precompilato emerge un debito, la dichiarazione dei redditi si considera comunque validamente presentata e il contribuente deve versare il debito con Modello F24 alle scadenze previste per il pagamento delle imposta sul reddito.

Laddove, invece, emerge un credito chiesto a rimborso bisogna presentare un 730 integrativo (entro il 25 ottobre 2023) oppure un Modello Redditi correttivo nei termini (entro il 30 novembre 2023) o Modello Redditi Integrativo entro il 31 dicembre 2028.

Riassumendo…

  • il 730 precompilato 2023 è accessibile dal 2 maggio 2023. Si può accettare, modificare e inviare entro il 2 ottobre 2023
  • non contiene i dati del sostituto d’imposta (bisogna indicarli)
  • se il rapporto di lavoro con il sostituto d’imposta indicato non è mai esistito o è cessato prima della data del 730, arriverà un’e-mail di diniego al contribuente
  • l’e-mail di diniego informa il contribuente che il sostituto d’imposta indicato non effettuerà la trattenuta o il rimborso
  • il contribuente a questo punto, se dal 730 emerge un debito dovrà solo versarlo con modello F24; se invece emerge un credito a rimborso dovrà fare una dichiarazione integrativa.