Nel decreto semplificazioni approvato dal Governo lo scorso 15 giugno, sono previste delle importanti novità in materia di controlli sul 730 precompilato.  In particolare, le agevolazioni sui controlli applicati ai 730 precompilati presentati direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, vengono estese anche alle dichiarazioni trasmesse tramite Caf o altro intermediario.

Accanto a tale novità, tuttavia vengono confermati i controlli preventivi sui rimborsi del 730.

Controlli sul 730 precompilato. Cosa cambia con il decreto semplificazioni?

Ad oggi, ex art.5 del D.Lgs 175/2014, se il 730 precompilato è inviato tramite Caf o altro intermediario, ad esempio il commercialista, il controllo formale e’ effettuato nei confronti del CAF o del professionista.

Ciò vale sia se la dichiarazione è presentata con modifiche rispetto ai dati precaricai dal Fisco sia se non sono apportate modifiche. Il controllo formale riguarda anche i dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata (spese sanitarie, funebri, universitarie, ecc.).

Fermo restando che rimane a carico del contribuente:

  • il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi in caso di violazioni;
  • il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Grazie al decreto semplificazioni approvato la scorsa settimana dal Governo, viene disposto che laddove la dichiarazione è inviata senza apportate modifiche, mediante CAF o professionista,  non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

In tal modo, le limitazioni ai controlli del Fisco previste per i 730 precompilati presentati direttamente dal contribuente o tramite sostituto d’imposta, vengono estese anche alle dichiarazioni presentate tramite Caf o altro intermediario.

Tuttavia, nessuna modifica è prevista rispetto ai c.d. controlli preventivi.

I controlli preventivi sul 730

In caso di modifiche al 730 precompilato che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro:

  • l’Agenzia delle entrate può attivare i controlli preventivi,
  • in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa.

Sono considerati elementi di incoerenza, lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti:

  • nei modelli di versamento,
  • nelle certificazioni uniche e
  • nelle dichiarazioni dell’anno precedente.

Il riscontro può essere effettuato anche rispetto ai dati di spesa comunicati da soggetti terzi.

Si pensi alle spese sanitarie, universitarie, di ristrutturazione ecc.

I controlli preventivi possono essere attivati entro entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione. Tale tipologia di controlli riguardano non solo i 730 precompilati presentati dai contribuenti via web o tramite sostituto d’imposta, ma anche le dichiarazioni presentate ai Caf e ai professionisti abilitati.

Tali controlli impattano sulla spettanza dei rimborsi in busta paga. Infatti, il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione.

Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.