Da quest’anno debutta la compilazione semplificata per il 730 precompilato che già di suo presenta una struttura molto meno articolata rispetto al modello Redditi.

Grazie ad una procedura assistita il contribuente può confermare o meno i dati proposti dal Fisco. Infatti, una volta che le informazioni reddituali o di spesa sono confermate o modificate e successivamente validate, verranno riportate in via automatica nel 730. Senza che il contribuente debba intervenire modificando da se i quadri della dichiarazione dei redditi.

Detto ciò, in ipotesi di modifiche rispetto ai dati proposti dal Fisco su redditi e spese detraibili/deducibili, è lecito chiedersi se il contribuente possa conservare i vantaggi sui controlli di norma riservati a chi presenta il 730 precompilato in modalità ordinaria.

Ossia senza ricorrere alla compilazione assistita.

Proprio per dirimere ogni dubbio su tale aspetto l’Agenzia delle entrate ha pubblicato una specifica FAQ in merito.

Conviene o no fare il 730 precompilato con la modalità assistita?

I controlli sul 730 precompilato

Prima di entrare nel merito della questione è utile riprendere i controlli che il Fisco può effettuare sul 730 precompilato. A monte bisogna distinguere sempre se la dichiarazione:

  • è presentata direttamente dal contribuente o tramite sostituto d’imposta;
  • il contribuente si è rivolto a un Caf o ad un professionista del Fisco;
  • sono state apportate modifiche rilevanti ai dati precaricati dall’Agenzia delle entrate.

Ebbene, se il 730 precompilato 2024 viene presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta:

  • senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate (spese mediche, funebri, universitarie, ecc.);
  • con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all’Agenzia delle entrate, che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica.

Dichiarazione 730 semplificato presentata al Caf

Se invece il contribuente si è rivolto a un Caf o a un professionista del Fisco,

  • se la dichiarazione è senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
  • se invece ci con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate, a eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica.

Inoltre, risponde sempre il contribuente della verifica dei requisiti soggettivi nel rispetto dei quali si ha diritto a determinate detrazioni o deduzioni. Così ad esempio,
potrà essere controllato che l’immobile sia effettivamente destinato ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto. Ciò laddove nel 730 sono scaricati interessi passivi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale.

Quanto detto fin qui vale anche per il modello Redditi precompilato:

  • sia nel caso di presentazione diretta della dichiarazione (non si effettua il controllo formale sui dati inviati dai soggetti terzi non modificati, mentre per i dati modificati si controllano solo i documenti che hanno determinato la modifica);
  • sia nel caso di presentazione tramite CAF o intermediario (se la dichiarazione è presentata con modifiche, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata).

730 precompilato. Controlli leggeri anche con la compilazione semplificata (verifica documenti e requisiti soggettivi)

Fatta tale ricostruzione veniamo al capitolo compilazione semplificata.

A prevedere una modalità semplificata di presentazione del 730 precompilato è stata la riforma fiscale. In particolare il decreto delegato n° 1/2024, all’art.13.

Grazie alla compilazione semplificata, come riportato anche sul portale della precompilata:

i dati disponibili sulla situazione reddituale e sulle spese sostenute dal contribuente sono descritti in maniera dettagliata e rappresentati in modo intuitivo e naturale, attraverso l’utilizzo di una terminologia colloquiale e di uso comune. Il contribuente può consultare le informazioni e i dati in possesso dell’Agenzia all’interno delle relative sezioni e sottosezioni sia per quanto riguarda lo stesso contribuente che per i familiari a carico, e successivamente confermarle, integrarle o modificarle tramite un percorso semplificato e guidato.

Dunque, in base a quanto detto fin qui,  il contribuente può scegliere di presentare il 730 precompilato, con compilazione ordinaria o semplificata.

In premessa ci siamo chiesti se se il contribuente possa conservare i vantaggi sui controlli di norma riservati a chi presenta il 730 precompilato in modalità ordinaria anche se ricorrere alla modalità semplificata.

Ebbene, con una specifica FAQ sui controlli del 730, l’Agenzia delle entrate ha confermato che le agevolazioni sui controlli, nel caso di presentazione diretta del 730, si applicano anche se il contribuente si avvale della nuova modalità di compilazione semplificata.

Infine, è utile ricordare che dal 10 giugno anche la dichiarazione congiunta può essere presentata con la modalità semplificata.

Riassumendo…

  • Da quest’anno il 730 precompilato può essere presentato con la modalità semplificata;
  • tramite una procedura e un linguaggio intuitivo il contribuente può confermare o meno i dati proposti dal Fisco;
  • anche ricorrendo alla modalità semplificata il contribuente conserva i vantaggi del 730 precompilato “ordinario”.