Quando il CAF o il professionista al quale ci siamo rivolti per presentare la dichiarazione dei redditi 730, si accorge di aver commesso degli errori tali da aver comportato l’apposizione di un visto di conformità infedele, deve avvisare il contribuente. Può essere anche quest’ultimo ad accorgersi dell’errore. A ogni modo, sarà necessario inviare al Fisco un 730 rettificativo. Se il contribuente si rifiuta di inviare la nuova dichiarazione, allora il CAF dovrà fare da se inviando una comunicazione relativa alla rettifica.

La presentazione di un 730 rettificativo può avere anche effetti sui conguagli in busta paga, rimborsi a credito o a debito.

730 rettificativo per correggere un visto di conformità infedele e limitare le sanzioni

Il CAF o il professionista sono tenuti a controllare la documentazione di spesa e reddituale che è stata loro consegnata dal contribuente. Controllare significa che quanto riportato nella dichiarazione dei redditi deve essere corrispondente ai dati che vengono fuori dalla documentazione.

Tale corrispondenza è resa definitiva con l’apposizione sul 730 del visto di conformità da parte del CAF (o meglio del responsabile del CAF) o del professionista abilitato quale ad esempio il commercialista.

Detto ciò, in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo il CAF, sono tenuti al pagamento di una
sanzione pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata. Sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

La maggiore imposta dovuta e gli interessi li paga il contribuente.

Tuttavia, la norma, ex art.39 del D.Lgs 241/1997,  stabilisce che il Centro di assistenza fiscale o il professionista può rimediare alla situazione presentando un 730 rettificativo, cosa diversa dal 730 integrativo.

Se il contribuente si rifiuta di inviare il 730 rettificativo, allora il CAF dovrà fare da se inviando una comunicazione relativa alla rettifica.

Su tale ultimo passaggio, l’Agenzia delle entrate, con una specifica FAQ, ha chiarito quanto segue:

Il Caf/professionista è tenuto a informare il contribuente della necessità di correggere la dichiarazione presentata. Al riguardo si fa presente che la sussistenza della condizione che “il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione” si deve ritenere soddisfatta attraverso l’acquisizione della prova che l’intermediario abbia comunicato al contribuente per iscritto (ad esempio tramite raccomandata o telegramma) al domicilio fiscale del contribuente o al diverso indirizzo comunicato da quest’ultimo al Caf/professionista, l’invito a presentare una nuova dichiarazione.

Risvolti operativi sui conguagli

La presentazione del 730 rettificativo comporta degli effetti sui conguagli, rimborsi a credito o a debito.

Attenzione, in base al termine entro il quale viene presentato il 730 rettificativo, i conguagli posso avvenire o meno in busta paga.

Nello specifico, come da circolare, Agenzia delle entrate, n° 8/2017:

  • per le dichiarazioni rettificative trasmesse all’Agenzia delle entrate entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata commessa la violazione, i conguagli avvengono in busta paga;
  • per quelle trasmesse dopo tale data, varrà la procedura prevista per i 730 presentati senza sostituto d’imposta.

Dunque, in tale ultimo caso, eventuali versamenti dovranno essere eseguiti a cura dei contribuenti con l’F24. Gli eventuali rimborsi, anche alle Poste, sono eseguiti dall’Agenzia delle entrate.