La legge di conversione del decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021), dopo l’approvazione del Senato ha ottenuto anche l’ok definito della Camera.

Tra le misure contenute c’è la possibilità, per i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell’imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, di versare gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021 entro il 30 novembre 2021, con interessi legali calcolati giorno per giorno.

Proroga versamento accise tabacchi 2021

L’art. 163 del decreto Rilancio, mantenendo fermo l’obbligo di rendicontazione nei termini previsti dalla legge, prevede che

  • i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati, sui prodotti ad essi assimilati, nonché sui tabacchi da inalazione senza combustione
  • e i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di consumo su succedanei del fumo (o liquidi da inalazione senza combustione) e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, potevano versare entro il 31 ottobre 2020 gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020, con debenza degli interessi giorno per giorno.

Ora, col la conversione in legge del decreto Sostegni, gli stessi soggetti, possono versare, entro il 30 novembre 2021 gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021.

Accise tabacchi: come sono aumentati gli importi

Si approfitta per ricordare che la legge di bilancio 2020 ha innalzato l’importo dell’accisa minima e dell’onere fiscale minimo (quest’ultimo valevole per le sigarette) sui tabacchi lavorati, nonché l’importo dell’aliquota di base sui predetti prodotti.

In dettaglio, è aumentato l’importo dell’accisa minima gravante su sigari, sigaretti e tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, aumenta rispettivamente da

  • 30 a 35 euro
  • 32 a 37 euro
  • 125 a 130 euro.

È elevato l’onere fiscale minimo sulle sigarette, che sale dal 95,22% al 96,22% della somma dell’accisa globale e dell’IVA, calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato delle sigarette.

Infine, sono state rideterminate le aliquote di base dei tabacchi lavorati, nelle seguenti misure:

  • sigari, dal 23% al 23,5%
  • sigaretti, dal 23,5% al 24%
  • sigarette, dal 59,5% al 59,8%
  • tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, dal 56% al 59%
  • altri tabacchi da fumo, dal 56% al 56,5%
  • tabacco da fiuto e da mastico, dal 24,78% al 25,28%.

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