Ci stiamo avvicinando alla scadenza per il versamento dell’acconto IMU 2024 anche per le case in comodato. Prima di procedere al versamento è opportuno verificare se per l’immobile per il quale è dovuta l’IMU possano essere sfruttate delle esenzioni o comunque delle agevolazioni.  In tale caso si andrebbe a ridurre o addirittura ad annullare il totale da versare.

Una delle principali agevolazioni in ambito IMU è quella che riguarda lo sconto del 50% della base imponibile IMU  per l’immobile dato in comodato dal genitore ai figli o viceversa.

 Si tratta di un’agevolazione piuttosto significativa che richiede il rispetto di precisi requisiti.

In alcuni casi, questo sconto del 50% può essere cumulato con altre agevolazioni, cosicché l”IMU da versare si riduce sensibilmente.

In questo articolo andremo ad individuare altri sconti che tra loro possono essere cumulati permettendo al contribuente di versare molto meno di quello che dovrebbe pagare senza combinare le agevolazioni. Prima però vediamo in quali casi spetta l’agevolazione IMU per le case in comodato.

Diciamo subito che a riduzione IMU del 50%  in caso di concessione dell’abitazione in comodato a genitori e figli che la utilizzano come abitazione principale si applica ai contratti sia scritti che verbali di comodato. Purché registrati presso l’Agenzia delle entrate.

L’IMU per le case in comodato

L’agevolazione IMU per le case in comodato è prevista dal comma 747 della L. n°160/2019. Legge di bilancio 2020.

Tale norma prevede che affinché si possa applicare lo sconto IMU debbano essere rispettati tutti i seguenti requisiti:

  • la casa  in comodato non deve essere un immobile di lusso ossia non deve appartenere a categoria catastale di lusso (A/1, A/8 e A/9);
  • il comodatario (ossia chi riceve la casa in comodato), deve destinare tale immobile a propria abitazione principale;
  • il contratto di comodato (scritto o verbale che sia) deve risultare regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate (la registrazione è richiesta anche in caso di comodato verbale);
  • il comodante (ossia chi cede la casa in comodato), deve possedere in Italia la sola abitazione concessa in comodato. Oppure possiede oltre a quest’ultima, solo un altro immobile (abitativo) adibito a propria abitazione principale, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • il comodante deve avere residenza anagrafica nonché dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Si veda la risoluzione n°1/DF 2016 sugli immobili in comodato.

Rispettando tutti questi requisiti, il proprietario dell’immobile o cui che lo detiene in base ad altro diritto reale di godimento (usufrutto ad esempio) può versare l’IMU con uno sconto del 50%. Il comodatario ossia chi prende la casa in comodato non paga l’IMU.

L’agevolazione non spetta in caso di comodato gratuito ai figli minori (Cass. 5529/2022) o al coniuge (non è “parente in linea retta”).

Tuttavia, lo sconto si applica in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

L’obbligo di registrazione del contratto di comodato

Attenzione ad un passaggio molto importante, come detto il contratto di comodato deve essere registrato.

A tal proposito:

  •  la registrazione del contratto di comodato deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data dell’atto;
  •  il termine è valido sia per il contratto redatto in forma scritta sia, ai fini IMU, per quello redatto in forma orale.

Dunque se per legge i contratti “verbali” non sono soggetti a registrazione, per ottenere lo sconto IMU questa si rende necessaria.

Inoltre, per avere lo sconto IMU rispetto a tutto il 2024 è necessario che il contratto sia stato stipulato entro il 16 gennaio e registrato entro i 30 gg successivi. Naturalmente è necessario che siano rispettati tutti i suddetti requisiti.

In caso contrario, l’agevolazione Imu decorrerà con effetti a partite dal mese in cui gli stessi sono verificati. Con contratto registrato. Per i mesi precedenti l’Imu sarà dovuta per intero. Se l’immobile già risulta in comodato dal 2023 nessun adempimento dovrà essere messo in atto per lo sconto 2024.

Acconto IMU immobile in comodato. Queste tre agevolazioni possono essere cumulate

In premessa abbiamo accennato al fatto che in alcuni casi, lo sconto IMU del 50% per le case in comodato può essere cumulato con altre agevolazioni. Cosicché l”IMU da versare si riduce sensibilmente.

Nei fatti, ai fini del calcolo dell’acconto IMU 2024, è possibile cumulare lo sconto del 50% con altre due agevolazioni. Nei fatti si combinato tre agevolazioni IMU.

La prima agevolazione con la quale può essere cumulato lo “sconto IMU case in comodato”  è quella prevista per gli immobili di interesse storico/artistico. In tale caso opera la doppia riduzione della base imponibile, ovvero:

  • riduzione del 50% per immobile storico;
  • riduzione del 50% per immobile in comodato.

Il contribuente versa l’IMU sul 25% della base imponibile. Nessun cumulo è ammesso laddove  l’immobile storico o artistico sia accatastato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Ulteriore agevolazione cumulabile con lo “sconto l’IMU comodato padre-figlio” è la riduzione del 20% che i Comuni possono prevedere  in caso di autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento IMU su conto corrente bancario o postale (vedi art. 118-ter del D.L. n. 34/2020).

Riassumendo…

  • In vista del pagamento dell’acconto IMU si deve tenere conto delle agevolazioni previste per legge;
  • è previsto uno sconto del 50% della base imponibile IMU  per l’immobile dato in comodato dal genitore ai figli o viceversa;
  • tale sconto può essere cumulato con altre agevolazioni.