Il credito d’imposta negoziazione e arbitrato può essere indicato in dichiarazione solo se è stato autorizzato dal Ministero della Giustizia. A monte è necessario aver inviato apposita richiesta telematica allo stesso Ministero.

 

A decorrere dall’anno 2018, la richiesta può essere inviata dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno.

 

Il Ministero della giustizia comunica all’interessato, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi, l’importo del credito d’imposta spettante.

Il credito d’imposta negazione e arbitrato

L’art.

21-bis del DL n. 83 del 2015 ha introdotto, in via sperimentale, un credito d’imposta al fine di incentivare i procedimenti di negoziazione assistita e gli arbitrati. Le disposizioni attuative di tale norma sono state  emanate dal Ministero della giustizia con decreto del 23 dicembre 2015 ( come successivamente modificato).

 

Tale decreto  ha fissato:

 

  • le modalità di presentazione della richiesta di attribuzione dell’agevolazione e quelle di comunicazione dell’esito della domanda,
  • le procedure di utilizzo del bonus nonchè
  • le regole per i controlli e per il recupero, in caso di illegittima fruizione.

 

Le disposizioni sono state successivamente modificate dal decreto interministeriale 30 marzo 2017, che le ha aggiornate a seguito della messa a regime della norma.

 

Infatti, con la Legge n°208/2015, il credito d’imposta è diventato permanente.

 

Il credito d’imposta spetta per un importo massimo di euro 250 e solo in caso di chiusura positiva della negoziazione assistita o di conclusione dell’arbitrato con lodo.

 

L’agevolazione spetta:

 

  • per i compensi corrisposti agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo,
  • nonché agli arbitri in caso di conclusione dell’arbitrato con lodo.

 

Il credito può essere indicato in dichiarazione solo se autorizzato dal ministero della Giustizia.

Il credito d’imposta negazione e arbitrato: l’autorizzazione del Ministero della giustizia

A tal proposito,  il Ministero della giustizia comunica all’interessato, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi, l’importo del credito d’imposta spettante.

In relazione a ciascuno dei procedimenti e  in misura proporzionale alle risorse stanziate.

 

A monte, ci deve essere un’espressa richiesta telematica dell’agevolazione al Ministero della giustizia.

 

Infatti:

 

  • con riferimento all’anno d’imposta 2015, poteva essere richiesta a partire dall’11 gennaio 2016 e fino all’11 febbraio 2016;
  • per l’anno 2017, la trasmissione doveva essere effettuata, nel periodo compreso tra il 5 gennaio 2017 e il 10 aprile dello stesso anno;
  • a decorrere dall’anno 2018, dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno.

 

In caso di definizione con successo di più negoziazioni o di più arbitrati, sono necessarie altrettante richieste.

L’inserimento nella dichiarazione dei redditi

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Ministero.

 

La parte del credito non utilizzata (rigo 151 del Modello 730- 3/2020 o rigo RN47 del modello REDDITI PF2020) è fruibile negli anni seguenti ed è riportata nelle successive dichiarazioni dei redditi.

 

Nel 730 il credito è così indicato, nel rigo G11 ( o nel rigo cr 16 del modello Redditi):

 

  • in Colonna 1indichiamo l’importo del credito d’imposta eventualmente spettante.
  • Colonna 2 l’eventuale credito residuo dalla precedente dichiarazione (rigo 151 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730, o rigo RN47, colonna 15, del mod. REDDItI PF.

 

Infine, in colonna 3 riportiamo il credito d’imposta utilizzato in compensazione in F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

 

L’agevolazione, non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires e dell’Irap. Inoltre, non rileva ai fini della  della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (articolo 61 del DPR 917/86, TUIR) né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese (articolo 109, comma 5, TuUIR).

L’alternativa all’utilizzo in compensazione

In alternativa alla compensazione in F24, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzarlo in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

 

Dunque, in tale caso posso non indicarlo in F24 ma in dichiarazione dei redditi a scomputo delle imposte dovute nella stessa.

 

Al fine di mettersi al riapro da eventuali controlli posti in essere dall’Agenzia delle entrate, è necessario conservare la seguente documentazione:

 

  • la comunicazione del Ministero della Giustizia che attesta la spettanza del credito;
  • gli F24 nei quali il credito è utilizzato in compensazione.

 

A tal proposito, l’F24 con codice tributo “6866”, deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

 

Per quanto tempo va conservata tale documentazione?

 

La documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in cui il credito è indicato. Tale termine è individuato dall’art.43 del DPR 600/1973.

 

Ad esempio, se abbiamo indicato il credito d’imposta nel 730/2020, periodo d’imposta 2019, conserveremo la documentazione fino al 31 dicembre 2025.

 

Data entro la quale il Fisco può richiederli ai fini dell’accertamento.