Quando si eseguono dei lavori di ristrutturazione il preventivo della ditta edile può essere con acquisto di materiali incluso o escluso. La differenza rileva anche ai fini fiscali: approfondiamo la questione dell’IVA applicata ai materiali per i lavori edili partendo dal quesito di un lettore. Ci ha scritto Matteo C. per sapere come mai, l’azienda presso cui lui stesso si è rivolto da committente per comprare i materiali per il rifacimento del bagno, ha applicato l’IVA al 22% sui pavimenti e ha riconosciuto invece l’IVA agevolata al 10% su rubinetteria e sanitari (sempre acquistati da lui personalmente per la stessa casa).

Vediamo perché il negozio ha agito correttamente cercando di fare chiarezza sul diverso trattamento fiscale in base all’acquirente e al tipo di materiale.

La previsione di casi particolari complica la situazione, soprattutto per i non addetti ai lavori. Cerchiamo quindi di fare chiarezza.

Acquisto materiali lavori e IVA applicabile: beni finiti e beni significativi

La prima differenziazione riguarda l’acquisto tramite ditta o personalmente per opera dal committente. Aliquote diverse si applicano anche in base al tipo di materiali.
L’aliquota agevolata al 10% viene riconosciuta, indipendentemente da chi effettua l’acquisto, per i beni qualificati come finiti. Con questa definizione ci si riferisce ai quei beni che, sebbene facenti parte della costruzione, mantengono una propria individualità. Vi rientrano quindi infissi, porte etc. mentre non possono essere qualificati in questo senso i pavimenti.

Il legislatore poi individua i cd beni significativi ai quali viene riconosciuto particolare valore economico ed intrinseco per via della loro natura e funzione: rientrano in questo ambito ascensori e montacarichi, caldaie, condizionatori, rubinetteria, sanitari etc. Su questi beni si può applicare l’IVA al 10% ma solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Facciamo l’esempio di un preventivo lavori di ristrutturazione di 20 mila euro, di cui 8 mila di manodopera e 12 mila di materiali: sulla manodopera è pacifico il riconoscimento dell’IVA agevolata mentre per quanto concerne i beni significativi l’agevolazione è limitata a 8 mila euro, ovvero alla differenza tra il preventivo totale e il costo stimato dei materiali.

Sui restanti 4 mila euro si applicherà l’IVA ordinaria al 22%.