L’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione ai contribuenti per favorire l’adempimento spontaneo IVA.

L’adempimento scatta in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA o di mancanza del quadro VE nella denuncia stessa.

La comunicazione si riferisce al Provvedimento n. 172748 del 30 giugno 2020 in attuazione delle disposizioni indicate nell’art. 1, comma 636, della Legge 190/2014.

Adempimento spontaneo IVA: la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate

L’AdE comunica che sono state individuate le modalità con cui (anche tramite l’uso di strumenti informatici) vengono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni riguardanti la presenza di fatture elettroniche, i dati sulle operazioni di cessione beni e prestazione di servizi ricevute ed effettuate da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ed i corrispettivi giornalieri trasmessi.

Tali informazioni segnalano o la mancata presentazione della dichiarazione IVA riferita al 2020 o la presentazione della dichiarazione stessa senza quadro VE.

Adempimento spontaneo IVA: come funziona la comunicazione delle Entrate

La comunicazione viene inviata dall’Agenzia presso il domicilio digitale del contribuente. Può essere consultata anche accedendo al cassetto fiscale.

Contiene:

– denominazione o cognome/nome del contribuente e codice fiscale;

– data e numero identificativo della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;

– data della comunicazione per mancata presentazione della dichiarazione IVA;

– data e protocollo telematico della dichiarazione IVA dell’anno d’imposta 2020 trasmessa in cui manca il quadro VE.

Tutti questi dati utili contenuti nella comunicazione servono al contribuente per presentare la dichiarazione IVA entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria oppure per rimediare ad eventuali omissioni o errori commessi in sede di presentazione della dichiarazione tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

L’adempimento va effettuato indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano stati avviati accessi, verifiche o ispezioni di cui gli interessati siano venuti a conoscenza, tranne in caso di notifica di un atto di liquidazione, sanzioni, accertamento, comunicazioni di irregolarità ricevute dal contribuente.

L’interessato può richiedere (anche mediante intermediari abilitati) informazioni all’Agenzia delle Entrate oppure segnalare fatti, elementi e circostanze di cui l’Agenzia non è a conoscenza.