In Italia, le regole fiscali relative all’IMU (Imposta Municipale Unica) non prevedono specifiche agevolazioni per gli anziani e i disabili, se non in circostanze molto particolari. L’IMU, infatti, viene applicata a tutti i proprietari di immobili, inclusi terreni e abitazioni, senza distinzioni generali basate sull’età o sulle condizioni di salute.

La normativa italiana, anche per il 2024, contempla un solo caso in cui è possibile ottenere un trattamento fiscale preferenziale per gli anziani e i disabili relativamente all’IMU.

Questa eccezione riguarda l’assimilazione dell’abitazione posseduta da anziani o disabili all’abitazione principale, ma solo se sono soddisfatte determinate condizioni molto specifiche.

L’assimilazione ad abitazione principale: requisiti

Per quanto riguarda l’IMU, le abitazioni principali di categoria catastale non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) godono di una esenzione dall’IMU. Questa esenzione si estende anche a un massimo di tre pertinenze per abitazione, ciascuna appartenente alle categorie C/2, C/6 e C7.

Al contrario, se l’abitazione principale appartiene a una categoria di lusso (A/1, A/8 e A/9), l’esenzione non si applica, ma vengono concessi un’aliquota agevolata e una detrazione fiscale di 200 euro.

Secondo il comma 741 della legge IMU (commi 738-783 legge bilancio 2020) può essere assimilata a residenza principale, un’abitazione che appartiene a un anziano o a una persona con disabilità che si trasferisce in modo permanente in un istituto di ricovero o in una struttura sanitaria. Il tutto a condizione che l’immobile non sia dato in locazione. Inoltre, è necessario che il comune dove si trova l’immobile abbia espressamente previsto questa possibilità di assimilazione in una delibera IMU specifica.

Esenzione IMU anziani e disabili: il caso pratico

È importante sottolineare che tutte le condizioni precedentemente menzionate devono essere soddisfatte affinché l’agevolazione sia applicabile. Se il comune non ha deliberato l’assimilazione o se l’immobile è locato, l’abitazione non può essere considerata come principale ai fini IMU e sarà trattata come seconda casa, soggetta alla normale tassazione IMU.

In caso di più case, il contribuente può scegliere quale assimilare.

Per chiarire meglio, consideriamo il caso di Antonio, una persona con disabilità, che possiede due abitazioni nel comune di Napoli. Antonio si trasferisce permanentemente in un istituto di ricovero. Il comune di Napoli ha approvato l’assimilazione delle abitazioni di persone in condizioni simili alla sua a residenze principali. Di conseguenza, una delle sue case (a sua scelta) può godere dell’esenzione IMU, purché non sia di categoria catastale di lusso e non sia locata. La seconda casa rimarrà soggetta a IMU come “seconda casa”. come seconda casa, soggetta alla normale tassazione IMU.

Nonostante la severità delle regole IMU, dunque, esistono margini di manovra che possono alleviare il carico fiscale su alcuni cittadini anziani e disabili, a patto che si trovino in situazioni molto particolari e che le amministrazioni locali supportino esplicitamente queste agevolazioni attraverso le loro delibere. Tuttavia, è essenziale che i contribuenti siano consapevoli di queste opportunità e ne verifichino attentamente i requisiti prima di fare affidamento su possibili esenzioni.

Riassumendo…

  • nessuna agevolazione IMU specifica per anziani e disabili, eccetto casi molto limitati.
  • eccezione legata all’assimilazione dell’immobile a residenza principale.
  • requisiti: trasferimento in istituto, immobile non locato, delibera comunale specifica.
  • esempio pratico: Antonio, disabile trasferito in istituto ricovero, può ottenere esenzione IMU su una casa non locata.
  • tutte le condizioni devono essere soddisfatte per beneficiare dell’agevolazione IMU.