“La casa? È castello e isola, torre e caverna, miracolo e quotidianità, ordine e calore, e la voce delle cose che ci aspettano ogni giorno al nostro rientro“, afferma Fabrizio Caramagna. La casa, in effetti, rappresenta sempre il nostro punto di riferimento. Il luogo in cui torniamo ogni sera, dopo aver trascorso buona parte della giornata alle prese con i vari impegni della vita quotidiana.

A casa possiamo essere sempre noi stessi e recuperare l’energia. Come accade per tutte le cose belle, però, non mancano le note dolenti.

Quest’ultime rappresentate dai costi che ogni immobile porta con sé. Tra questi si annoverano il costo di acquisto, ma anche manutenzione, pulizia e tasse che pesano enormemente sul bilancio di ogni famiglia.

Agevolazioni prima casa anche sulla particella unita di fatto ai fini fiscali

Proprio soffermandoci sul capitolo costi e burocrazie, l’Agenzia delle Entrate ha fornito di recente degli importanti chiarimenti in merito alle agevolazioni prima casa sulla particella unita di fatto ai fini fiscali. Entrando nei dettagli l’ente, attraverso la risposta numero 155 del 24 gennaio 2023, ha trattato il caso di un contribuente che è rientrato tra gli eredi della nonna deceduta. Tra i beni lasciati dalla donna si annovera un edificio che presenta più appartamenti e pertinenze con distinte particelle catastali, di diversa intestazione. Queste però non hanno autonomia funzionale e reddituale e, pertanto, sono riunite di fatto ai fini fiscali.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Uno degli appartamenti in questione è l’abitazione principale dell’istante. Quest’ultimo ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate se, in fase di successione, possa o meno beneficiare delle agevolazioni “prima casa” per l’immobile e le pertinenze. In particolare, secondo il contribuente, ciò dovrebbe essere possibile anche in assenza di fusione catastale delle particelle con accorpamento dei mappali. Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha confermato questo punto di vista.

Come si legge dalla risposta numero 155 prima citata, infatti:

“L’articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342 dispone che ‘Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione‘ dal Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131″.

Il beneficiario di tali agevolazioni deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti nella dichiarazione di successione. Ponendo l’attenzione sull’interpello, il contribuente può quindi beneficiare dell’agevolazione “prima casa” per uno degli immobili ereditati, anche se formato da due particelle catastali. Il tutto a patto che siano “unite di fatto” ai fini fiscali e, pertanto, prive di autonomia funzionale e reddituale. Questo vale anche per le pertinenze.