A partire da domani sarà più facile compilare l’autodichiarazione sugli Aiuti di Stato Covid in scadenza al 30 novembre. Infatti con un provvedimento approvato ieri, l’Agenzia delle entrate comunica nuove regole di compilazione del relativo modello. Al contribuente sarà data la possibilità di non compilare analiticamente il quadro A, sezione I e di barrare semplicemente la nuova casella “ES” presente nel frontespizio del modello.

Tuttavia, ciò comporterà delle conseguenza sulla compilazione del quadro RS del modello Redditi, rigo RS 401 dedicato agli Aiuti di Stato ricevuti nel corso dell’anno.

Sono altresì confermate le regole di esonero.

L’autodichiarazione degli Aiuti Covid

Le imprese che hanno ricevuti aiuti di Stato nell’ambito del c.d. “quadro temporaneo”, sono tenuti ad autodichiarare il rispetto dei limiti e dei massimali indicati nello stesso quadro. In particolare, con l’autodichiarazione le imprese  attestano che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12 del Temporary Framework (Quadro temporaneo).

La comunicazione riguarda non solo gli aiuti rientranti nel c.d. regime ombrello, ex art.1 del DL 41/2021,  ma anche quelli che semplicemente sono riconducibili alle suddette sezioni 3.1. e 3.12.

Laddove l’impresa abbia già fornito l’attestazione sul mancato superamento dei limiti UE in sede di presentazione dell’istanza per l’accesso a uno specifico aiuto (contributo a fondo perduto, credito d’imposta, ecc), la presentazione dell’autodichiarazione non è obbligatoria. Tale esenzione viene meno laddove il beneficiario abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli rientranti nel citato regime ombrello.

Obbligo semplificato. La nuova casella ES

Come si legge sulla rivista fisco oggi, grazie alla nuova casella “ES” del frontespizio del modello, i contribuenti possono evitare di compilare il quadro A e, in sostanza, di indicare l’elenco dettagliato degli aiuti ricevuti.

La casella può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

  • dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A
  • per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework
  • l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo Temporary Framework.

Tale semplificazione non vale però per le agevolazioni in materia di Imu elencati nel quadro A, sezione I del modello di autodichiarazione.

Pertanto i contribuenti che hanno beneficiato di tali agevolazioni, sono tenuti comunque a compilare i corrispondenti righi del modello di autodichiarazione.

Attenzione, se si barra la casella “ES”, l’impresa poi dovrà riportare il singolo aiuto ricevuto nel prospetto “Aiuti di Stato” presente nel modello Redditi 2022 (rigo RS 401).