La maternità è un diritto delle lavoratrici e al rientro sul posto di lavoro (dopo mesi di assenza) è possibile che le cose non sia ritrovino più come lasciate. Tra queste, anche la mansione che si svolgeva prima. Le esigenze del datore di lavoro potrebbe, infatti, indurre quest’ultimo a dover ricoprire il posto lasciato vacante dalla lavoratrice assente. Ad esempio, affidando la sua mansione ad altra/altro dipendente interno o ad un nuovo/a assunto/a. Al rientro, anche brutte soprese.

La lavoratrice potrebbe trovarsi demansionata.

Ci si chiede, quindi, se è legittimo il demansionamento post-maternità? La lavoratrice in maternità che rientra potrà essere messa a fare una mansione minore rispetto a quella precedente?

Il congedo pre e post parto

Prima di parlare del demansionamento post maternità è doveroso fare un excursus di questo diritto che spetta alle lavoratrici.

Secondo la legislazione vigente, il congedo di maternità (assenza dal lavoro retribuito dalla c.d. indennità di maternità) inizia due mesi prima la data presunta del parto (salvo flessibilità o opzione di fruizione dei cinque mesi dopo il parto). Il periodo di astensione può riguardare anche periodi di gestazione antecedente i due mesi qualora sia disposta una gravidanza c.d. “a rischio”.

In genere, dopo il parto, la maternità dura altri tre mesi o periodo diverso a seconda dei casi. Ad esempio, può durare per un periodo più lungo di tre mesi quando a disporlo è dell’Ispettorato territoriale del lavoro in quanto le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.

Durante il periodo di maternità, la lavoratrice percepisce l’indennità prevista. Quindi, non resta senza entrate. Ha diritto, inoltre, a conservare il posto di lavoro.

Il demansionamento post maternità: legittimo o NON legittimo?

Il demansionamento post maternità è un qualcosa di NON previsto ed è un qualcosa di illegittimo.

In pratica, la madre ha diritto a conservare non solo il posto di lavoro ma anche la mansione a cui era adibita.

A sancire il divieto di demansionamento è stata anche una recente sentenza del Tribunale di Milano. Una sentenza che ha confermato il decreto del giudice del lavoro dello scorso 24 luglio 2023. Per i giudici, demansionare significa discriminare. E ciò non è ammesso.

D’altronde il demansionamento post maternità è contemplato anche tra i casi in cui l’Ispettorato del lavoro può disporre una durata della maternità dopo il parto che va oltre i classici tre mesi. Come si apprende, infatti, anche dal sito INPS sezione dedicata all’indennità di maternità, tale congedo può durare dopo il parto anche fino all’intero periodo di interdizione prorogata disposto dall’Ispettorato. Tra le ipotesi rientra in caso in cui la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni.

Riassumendo…

  • il congedo per maternità è un diritto delle lavoratrici
  • in genere, il congedo dura due mesi prima e tre mesi dopo il parto (sono previste varianti)
  • la lavoratrice in maternità ha diritto a conservare il posto di lavoro e la mansione
  • il Tribunale di Milano ha sancito il divieto di demansionamento post maternità.