Escludendo i lavoratori agricoli, i collaboratori e i dipendenti della pubblica amministrazione con contratti a tempo indeterminato, tutti gli altri lavoratori rientrano nel perimetro della Naspi. Infatti la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego che deve i natali al Jobs Act di Matteo Renzi, quando fu varata prese il posto di Aspi, Mini Aspi, Requisiti Ridotti e Disoccupazione ordinaria o con trattamento speciale edili.

Oggi questa misura è il principale ammortizzatore sociale per chi perde involontariamente il lavoro. Gli altri sono la disoccupazione agricola che riguarda i lavoratori agricoli e la DIS.

COLL che riguarda i collaboratori. Ma la disoccupazione INPS si prende solo se il lavoro è perso in maniera indipendente dalla volontà del lavoratore. Tradotto in termini pratici, con le dimissioni volontarie la Naspi non si prende, salvo alcuni particolari casi.

“Buonasera, sono Valentina, una lavoratrice di una panetteria stanca di lavorare e vogliosa di lasciare l’attuale occupazione. Troppe ore di lavoro, ambiente che non mi piace più e stipendio non commisurato al lavoro che svolgo. Ho chiesto al mio datore di lavoro se mi licenziava e mi ha detto di no. Posso dare le dimissioni per giusta causa così da prendere la Naspi? Mi spiegate come devo fare?”

Anche con le dimissioni si prende la Naspi, ma bisogna sapere cosa fare

Quando un datore di lavoro licenzia il dipendente, anche se all’interno di procedure di licenziamento collettivo. Quando scade un contratto di lavoro a termine o quando datore di lavoro e dipendente si accordano per la risoluzione consensuale. Ma anche di fronte a licenziamenti disciplinari o licenziamenti con accettazione delle proposte di conciliazione. Queste sono le casistiche che l’INPS richiama sul suo sito ufficiale come perdita del posto di lavoro involontaria. Ma anche le dimissioni per giusta causa o quelle sopravvenute durante il periodo coperto dalla maternità obbligatoria danno diritto alla Naspi.

Dimissioni volontarie, quando si possono dare?

Naturalmente non sempre le dimissioni per giusta causa possono essere date dal lavoratore dipendente. Innanzi tutto va detto che in base all’anzianità di servizio e in base al contratto collettivo del settore presso cui si lavora, cambiano le regole per il preavviso. Che comunque è obbligatorio per le dimissioni volontarie. Non è così per le dimissioni per giusta causa.

Infatti oltre a poter prendere la Naspi con questo tipo di dimissioni, si può anche evitare di dare il preavviso al datore di lavoro senza incorrere in sanzioni. Ma le dimissioni per giusta causa devono scaturire da situazioni che pregiudicano la possibilità di prosecuzione di un rapporto di lavoro.

I casi previsti dal Codice Civile nell’articolo numero 2119 e indicati anche nella circolare dell’Istituto numero 163 del 20 ottobre 2003 sono molto precisi. Non basta aver avuto una discussione con il datore di lavoro per poter dare le dimissioni per giusta causa.

I casi che danno diritto alle dimissioni per giusta causa

Il mancato pagamento dello stipendio può essere una delle cause che danno diritto a dare le dimissioni per giusta causa. Il ritardato pagamento dello stipendio o anche il mancato pagamento di una sola mensilità di stipendio però, difficilmente faranno diventare di giusta causa le dimissioni. Un altro caso in cui le dimissioni per giusta causa sono possibili è quello del mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro.

Inoltre, ogni caso che porta all’impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro può essere addotto come valido motivo di dimissioni volontarie per giusta causa. Parliamo di situazioni gravi come le molestie, il mobbing, il cambio di mansioni con peggioramenti evidenti per il lavoratore, ingiurie e demansionamenti ingiustificati e ingiustificabili.

Come dare le dimissioni per giusta causa e prendere la Naspi

La procedura delle dimissioni per giusta causa non è diversa da quelle volontarie classiche.

La procedura è quella telematica tramite il sito “servizi.lavoro.gov.it”. Bisogna essere in possesso di SPID, CIE o CNS e accedere all’area riservata del sito.

In alternativa ci si può rivolgere a consulenti del lavoro, Patronati o altri professionisti abilitati. Sul sito c’è l’area dimissioni volontarie dove è presente il form da compilare con i dati del lavoratore, i dati dell’azienda, gli indirizzi email e PEC di entrambi e la data di decorrenza delle dimissioni. Per le dimissioni per giusta causa bisogna selezionare l’opzione disponibile tra quelle nella sezione “tipo di comunicazione”.