Oggi è l’ultimo giorno per annullare il 730 precompilato già inviato. Siamo nella situazione in cui il contribuente ha già provveduto all’invio del 730 tramite il portale della dichiarazione precompilata. Dunque si ipotizza sia già in possesso della ricevuta di invio. Al netto dei problemi che stanno segnalando diversi utenti proprio sul mancato recapito della stessa ricevuta. Una volta inviato il 730 precompilato il contribuente può accorgersi di aver commesso degli errori. Sia chiaro non pensiamo subito alla mala fede: si può trattare sia di errori a suo favore che errori a sfavore.

L’annullamento può essere fatto al di là se l’errore è pro o contro il contribuente.

Trascorsa la data del 20 giugno però non sarà più possibile annullare il 730. L’invio si cristallizza. Cosicché se il contribuente volesse correggere la sua dichiarazione, magari perché infedele, dovrà seguire altre strade.

Vediamo come bisogna comportarsi dopo il 20 giugno.

L’annullamento del 730

Quando si parla di annullamento del 730 si fa riferimento alla possibilità di cestinare entro il 20 giugno il 730 precompilato già inviato. Infatti, una volta inviato il 730 e ottenuta la relativa ricevuta dal Fisco, il contribuente può decidere di annullarlo. Attenzione, in tal modo, dopo l’invio non risulterà inviata alcuna dichiarazione.

Cosicché servirà inviarne una ex novo. Ciò per evitare di essere sanzionato per omessa dichiarazione dei redditi. Le sanzioni possono arrivare fino al 240% delle imposte dovute e non pagate. Dunque c’è poco da scherzare.

Detto ciò, vi rimandiamo alla procedura completa per annullare il 730 entro il 20 giugno.

Annullamento 730. I rimedi dopo il 20 giugno

Dopo il 20 giugno per modificare o “annullare” la dichiarazione già inviata cambia tutta la procedura. Innanzitutto sarà necessario rivolgersi ad un Caf o ad un consulente.

In particolare ci sono due vie da seguire:

  • presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre;
  • ricorrere ad un modello Redditi entro il 31 dicembre del 5 anno successivo a quello di invio della dichiarazione 2024 (31 dicembre 2029).

Il ricorso al 730 integrativo

Il 730 integrativo può essere presentato solo se nella dichiarazione da correggere è stato commesso un errore contro il contribuente: minor credito, maggior debito Irpef, ecc.

Cosicché, la correzione deve portare ad:

  • un maggiore credito,
  • un minor debito o un’imposta invariata;
  • un’integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta;
  • un’integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata.

Attenzione, come riportato nelle istruzioni al 730/2024, il modello integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione da effettuare.

Il ricorso al modello Redditi

Nei casi diversi da quelli sopra esposti è necessario ossia obbligatorio ricorrere al modello Redditi.

Per fare un esempio, se il contribuente o chi per lui non ha riportato un reddito da locazione, sarà necessario presentare un modello Redditi: anche correttivo entro il 15 ottobre o successivamente. Entro il 31 dicembre del 5 anno successivo a quello di invio della dichiarazione 2024 (31 dicembre 2029).

In alcuni casi è possibile presentare un 730 rettificativo. A ogni modo è importante sapere la differenza tra 730 ordinario, integrativo e rettificativo.

Riassumendo…

  • Entro oggi è possibile annullare il 730 precompilato già inviato;
  • da domani la procedura per correggere gli errori cambia completamente;
  • in alcuni casi il ricorso al modello Redditi sarà obbligatorio.