Un nostro lettore ci chiede:
«Ho bisogno di sapere se posso chiedere il mio Tfr per acquisto della mia prima casa, ma con l’acquisto di affitto con riscatto».
Anticipo TFR
L’anticipo del TFR è una materia direttamente disciplinata dal codice civile all’art 2120. In particolare, dal comma sei all’undicesimo, si possono ricavare utili informazioni: cosa è, a chi spetta e i requisiti per poterlo ottenere.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
Per quali motivi posso richiedere l’anticipo TFR?
Principalmente, è possibile fare richiesta, al proprio datore di lavoro, di anticipo del TFR, in due casi previsti al comma 8 dello stesso articolo 2120 del codice civile:
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
- eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
Dunque, è lo stesso dettato civilistico a prevedere che non è possibile far richiesta dell’anticipo TFR, se non in presenza di un atto notarile, che ne comprovi il trasferimento di proprietà.
Affitto con riscatto
L’affitto con riscatto può essere visto quasi come un contratto di leasing. Questa formula di acquisto, disciplinata dal cosiddetto “decreto sblocca Italia, DL 133/2014”, permette di godere del bene, il caso più comune è quello dell’immobile, pagando un canone di locazione per un certo periodo, alla fine del quale sarà possibile riscattare il bene stresso.
Il canone di locazione, pagato fino al momento dell’acquisto, a seconda degli accordi tra le parti, può essere stornato, in tutto o in parte, dal prezzo richiesto per l’immobile.
Tra le più importanti novità introdotte dallo “Sblocca Italia” vi è l’obbligo di trascrizione del contratto nei registri immobiliari, proprio come se si trattasse di un normale “contratto preliminare di acquisto”, ciò impedisce, agli eventuali creditori del proprietario, di iscriverne ipoteca o di richiederne il pignoramento.
E’ proprio necessario presentare, al proprio datore di lavoro, l’atto notarile?
Come già detto, il comma 8 dell’articolo 2120 del codice civile prevede che: l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, deve essere documentato con atto notarile.
In realtà, la corte costituzionale, con sentenza n. 141 del 1991, dichiara l’illegittimità dell’ottavo comma, lett. b), dell’art. 2120, proprio nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione dell’anticipazione in ipotesi di acquisto comprovato con altri mezzi diversi dell’atto notarile, è il caso, ad esempio, del preliminare di acquisto, ma anche, come nel nostro caso, il riscatto di abitazione già occupata ad altro titolo.
Conclusioni
Il caso in esame è complesso. Ma per quanto sopra esposto ritengo che: anche se i canoni di locazione, possono considerarsi come un anticipo del prezzo di acquisto dell’immobile, è pur vero che il riscatto dell’immobile può essere esercitato soltanto come mera opzione di acquisto e non già come un obbligo.
All’opposto, come previsto dalla giurisprudenza, vi è sicuramente la possibilità di chiedere l’anticipo del TFR, nel momento in cui il riscatto dell’immobile viene esercitato.
Per altro:
- Il datore di lavoro può ottenere il rimborso, di quanto concesso al richiedente, nel caso in cui non riesca a dimostrare l’acquisto della casa.
- Qualora il richiedente non abbia tutti i requisiti disposti dalla legge, l’anticipo del TFR può essere ugualmente concesso per semplice accordo tra le parti, ovviamente, in questo caso, si tratterebbe di mera facoltà da parte del datore di lavoro, ma di fatto non è obbligato.