La direttiva UE n. 2018/843, cosiddetta V direttiva antiriciclaggio, aveva previsto, fra le novità più importanti:

  • L’aumento dei soggetti in capo ai quali vertono gli obblighi dell’antiriciclaggio;
  • Maggiori verifiche e controlli, da parte di istituti bancari e finanziari, in capo a tutti quei soggetti che operano con paesi ad alto rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
  • Disposizione, da parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, dell’operato della polizia valutaria.

La normativa italiana in tema di antiriciclaggio

La direttiva è stata recepita dal nostro paese attraverso l’emanazione di un decreto legislativo, atto a:

  • Chiarire le categorie di soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio, ricomprendendo, tra l’altro, le succursali “insediate” degli intermediari assicurativi (ossia le succursali insediate in Italia di agenti e broker aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo);
  • Individuare misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra cui specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi;
  • Introdurre una serie di strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi, quali, per esempio, il diniego all’autorizzazione all’attività per intermediari bancari o finanziari esteri o all’apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani;
  • Consentire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria;
  • Stabilire, coerentemente con il vigente divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi;
  • Apportare modifiche riguardo alle sanzioni, e alle relative procedure di irrogazione, per la violazione delle norme dei due decreti modificati.

Quali ulteriori modifiche sono state apportate?

Nonostante gli sforzi fatti, l’Unione Europea non è rimasta soddisfatta del lavoro fatto aprendo ad una procedura d’infrazione per mancato o incompleto recepimento della direttiva in questione.

Solo attraverso il recente DL 125/2019 sono state integrate e riviste le precedenti norme sopra citate, al fine di evitare la sanzione prevista in caso di effettiva infrazione.

Principalmente vengono introdotte novità in capo ai commercialisti ed altri intermediari abilitati, i quali avranno compiti di controllo e di verifica delle attività dei propri clienti.

Inoltre, a partire dal  3 luglio 2020, verrà istituito il “Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche, Trust e affini”, uno strumento, quest’ultimo, ritenuto, della stessa Unione Europea, fondamentale sul piano dell’antiriciclaggio.

A tale scopo, gli amministratori delle società interessate dovranno comunicare i nominativi dei titolari, che verranno così registrati in questo elenco unico.