Il nuovo decreto sugli appalti rischia di mettere a rischio il futuro di milioni di imprese italiane, infatti, esclude le imprese dalla partecipazione alle gare d’appalto in caso di gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate.

Ma come fa ad essere grave una violazione se non è definitiva? E se poi magari gli importi contestati dal Fisco risulteranno non dovuti cosà accade all’impresa che ha perso l’appalto?

Sembra davvero una paradosso quanto previsto dal decreto, infatti, l’impresa destinataria di un atto di accertamento o di una cartella, avrà come unica scelta quella di pagare al Fisco un importo che potrebbe essere contestato in sede di autotutela o in fase di contenzioso.

In barba al tanto sventolato contradditorio preventivo.

Il nuovo decreto sulla partecipazione delle imprese alle gare d’appalto

La criticità parte dal contenuto dell’art.1 del decreto, con cui  si regolano i limiti e le condizioni per l’operativita’ della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto degli operatori economici che:

  • hanno commesso gravi violazioni,
  • non definitivamente accertate in materia fiscale.

La violazione è legata al mancato pagamento di imposte e tasse derivanti (vedi art.2 del decreto) da:

  • atti impositivi, conseguenti ad attivita’ di controllo degli uffici competenti o ad attività  di
    liquidazione;
  • notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarita’ emesse di controllo formale o automatico delle dichiarazioni dei redditi e Iva.

Dunque, anche la sola notifica di una cartella, potrebbe far perdere l’appalto all’Impresa o comunque precludere la partecipazione alla gara.

Quando la violazione è grave?

Il decreto individua anche le violazioni che comportano l’impossibilità di partecipare alle gare d’appalto.

A tal proposito rilevano le violazioni gravi ossia che:

comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, e’ pari o superiore al 10% del valore dell’appalto.

In caso di appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravita’ e’ rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali
l’operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico.

In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. Dunque, c’è una soglia di protezione, sotto le 35.000 euro,, la violazione non può essere considerata grave.

Detto ciò, , l’impresa destinataria di un atto di accertamento o di una semplice cartella esattoriale che vorrà partecipare ad un appalto, avrà come unica scelta quella di pagare al Fisco un importo che potrebbe essere contestato in sede di autotutela o in fase di contenzioso.

Davvero una cattiva notizia soprattutto se consideriamo l’attuale contesto economico in cui ci troviamo.