Sono contenute in un nuovo documento di prassi dell’INPS le regole da tenere in considerazione laddove si presenti domanda di assegno unico figli a carico senza ISEE.

Ricordiamo che, l’importo della prestazione dipende proprio dal valore ISEE del nucleo familiare del richiedente l’assegno. In assenza di ISEE è previsto che sia corrisposto l’importo minimo. E’ comunque ammesso presentare l’attestazione successivamente alla domanda. Attenzione però a quando si provvede a farlo.

Le date precise per la domanda

La domanda per l’assegno unico è da farsi dal 1° gennaio di ogni anno (l’assegno è pagato da marzo a febbraio dell’anno successivo).

Con riferimento a questo primo anno di applicazione è stabilito che:

  • se la domanda è presentata a gennaio 2022 e febbraio 2022, il pagamento dell’importo avverrà già da marzo.
  • anche chi presenta la domanda nel periodo 1° marzo 2022 – 30 giugno 2022, riceverà anche il pagamento degli arretrati da marzo
  • nel caso, invece, in cui la richiesta è presentata dopo giugno 2022 si perdono gli arretrati e il pagamento inizierà a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda stessa.

Assegno unico, se si presenta subito l’ISEE

Alla domanda non bisogna allegare l’ISEE in quanto sarà l’INPS a verificare in automatico la presenza nei propri archivi dell’attestazione (l’ISEE, infatti, è di competenza INPS). Il richiedente l’assegno deve preoccuparsi di avere solo un ISEE in corso di validità al momento di presentazione della domanda.

Al riguardo, nella Circolare INPS n. 23 del 9 febbraio 2022, l’istituto ha fornito importanti precisazioni (vedi anche Assegno unico. Primi chiarimenti Inps, ISEE, calcolo, maggiorazioni e riduzioni mensili).

In primis è stabilito che

  • per una domanda assegno unico presentata a marzo 2022 con ISEE valido. La rata di marzo e tutte quelle successive sono calcolate sulla base dell’ISEE presente al momento della domanda. Nei mesi di gennaio e febbraio 2023, si fa riferimento all’ISEE valido ancora al 31 dicembre 2022, con possibilità di conguaglio rispetto al valore della rata inizialmente calcolato a marzo 2022, ed erogato in misura fissa nelle mensilità successive.

ISEE presentato dopo la domanda

Se, invece, al momento della presentazione della domanda non c’è l’ISEE, è dato tempo fino al 30 giugno per produrlo.

In questo caso l’assegno poi verrà ricalcolato da marzo e saranno pagate anche le integrazioni arretrate.

Esempio

La domanda di assegno unico viene presentata a marzo 2022. Al momento della domanda, non è presente l’ISEE che viene presentato successivamente a maggio 2022. In fase di prima istruttoria, la prestazione viene calcolata con l’importo minimo spettante, salvo l’effettuazione del conguaglio sulla base dell’ISEE presentato entro il 30 giugno.

Per le domande presentate senza ISEE e senza che questo sia poi prodotto, l’assegno sarà pagato per tutte le rate con l’importo minimo (50 euro per ogni figlio a carico).

Infine, nel caso di domanda presentata dal 1° luglio, si perdono gli arretrati e in caso di ISEE presentato in ritardo si ha diritto al ricalcolo solo da quel momento (quindi, non più da marzo).

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