In merito all’inquadramento contrattuale di colf, badanti e assistenti agli anziani, ci hanno scritto diversi utenti interessanti a conoscere in particolar modo le regole per assistenza a persone non autosufficienti.

Assistenza a persone non autosufficienti: inquadramento contrattuale corretto

Quando nella tabella delle retribuzioni colf e badanti 2018 viene indicata la lettera “S” (Super) di seguito all’inquadramento C o D, ci riferisce proprio al fatto che la persona assistita non è autosufficiente. La differenza tra i due inquadramenti sta nel fatto che nella categoria CS rientra personale non formato, la DS invece ingloba diplomati in materia di assistenza sanitaria, OSS etc.

E’ intuibile quindi che, cambiando la competenza, tra le due ci sia anche una differenza salariale. La retribuzione minima per assistenza a persone non autosufficienti stando alle tabelle salariali 2018 è, rispettivamente 972,33 per personale CS e 1.143,91 per DS (+ indennità 169,15).

Assistenza a persone non autosufficienti, orario lavoro: è possibile il contratto part time

Una volta definiti inquadramento e stipendio, alcuni utenti ci pongono quesiti in merito all’orario di lavoro. Una badante o assistente CS o DS può essere assunto part time? Già intuitivamente è difficile immaginare che una persona non autosufficiente possa avere bisogno di assistenza solo in alcune ore del giorno. Ma che cosa prevede la legge? Le previsioni dei contratti collettivi di categoria ammettono l’assunzione part time per assistenti che svolgono mansioni equivalenti al livello A (colf senza esperienza), A super (addetto alla compagnia, baby sitter), C super (assistentenza persone non autosufficienti) solamente se studenti, di età compresa fra i 16 e i 40 anni e frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato o da enti pubblici. Quindi la lavoratrice domestica che viene assunta per l’assistenza, in regime di convivenza, di una persona non autosufficiente, non può essere assunta con il contratto part-time.
Nulla impedisce che, che nell’ambito del servizio “intero” in regime di convivenza il datore di lavoro fissi l’orario di lavoro a 30 ore settimanali, visto che l’art.

15 comma 1, parla di un orario “massimo” e non minimo, ma in ogni caso sarà tenuto a corrispondere l’intera retribuzione minima, senza effettuare alcuna proporzione per l’orario effettivo lavorato, come invece accadrebbe in un altro tipo di contratto nazionale.