Tutto pronto per l’assunzione donne con sgravio contributi del 100%. La misura, approvata con la legge di bilancio 2021 per agevolare il lavoro femminile sarà presto operativa e durerà in via sperimentale fino al 2022.

Manca solo il via libera della Ue, ma sembra sia solo una questione di tempo. Il nuovo incentivo per l’assunzione delle donne interessa il settore privato e le aziende pubbliche e riguarda il versamento di contributi previdenziali Inps per 12-18 mesi. Ma vediamo bene come funziona.

Assunzione donne e decontribuzione

Il nuovo incentivo riguarda le donne così dette “svantaggiate” nell’inserimento lavorativo. Come spiega meglio la circolare Inps numero 32 del 22 febbraio 2021, l’incentivo ha una durata di 12 o 18 mesi e interessa tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi le imprese agricole, le Ipab e le aziende pubbliche.

Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui”.

Lo sgravio contributivo spetta per le assunzioni donne effettuate negli anni 2021 e 2022. I contratti devono essere a tempo indeterminato o a termine, nonché in caso di trasformazione di un rapporto da termine a tempo indeterminato. L’incentivo spetta anche in caso di assunzione part-time, di rapporti con cooperative di lavoro e in caso di somministrazione.

Le donne “svantaggiate”

Non tutte le donne possono beneficiare dello sgravio contributivo in caso di assunzione al lavoro. Ai sensi della legge n. 92/2012, sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” le seguenti categorie:

  • con almeno 50 anni d’età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili a finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Ue, prive di un impiego regolarmente retributivo da almeno sei mesi;
  • di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retributivo da almeno 6 mesi.
  • donne prive di impiego regolarmente retributivo da almeno 24 mesi.

Lo sgravio contributivo

L’incentivo consiste in uno sgravio contributivo del 100% a valere sull’imponibile previdenziale.

Come spiega meglio l’Inps:

L’incentivo, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Condizioni per assunzione donne

l diritto alla fruizione dell’incentivo per l’assunzione di donne svantaggiate è subordinato alle seguenti condizioni:

  • rispetto della regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali;
  • applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione.

Altra condizione imprescindibile è l’incremento occupazionale netto. Tale calcolo è effettuato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

I datori di lavoro

Hanno diritto a beneficiare dello sgravio contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate i seguenti datori di lavoro:

  • privati:
  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.