L’attenzione mediatica attirata dal bonus 110% rischia di generare confusione non solo tra gli utenti proprietari di casa ma anche per la categoria degli amministratori di condominio o per le ditte edili interessate alla misura. Dopo la conferenza stampa di Conte e la diffusione della bozza del decreto, emergono i primi dettagli sull’aumento della detrazione per ecobonus e sismabonus. Visto che molti ci fanno domande specifiche su alcuni tipi di lavori chiedendo se rientreranno o meno nell’ecobonus al 110%, cerchiamo di fare chiarezza schematizzando come segue.

Precisiamo comunque che siamo inevitabilmente nel campo delle ipotesi (basandoci sugli elementi disponibili) e solo dopo la pubblicazione in GU sapremo dare riferimenti legislativi ufficiali.

Gli interventi che danno diritto allo sconto sono tre:

isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che costituiscono l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (il cappotto termico, con spese entro i 60 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);

interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale pre esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il condizionamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A (eventualmente anche congiuntamente all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione (ammontare delle spese non superiore a 30 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, contando anche le spese dovute per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto vecchio sostituito);

interventi su case unifamiliari purché abitazioni principali, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il condizionamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche in abbinamento all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione (l’importo totale delle spese non dovrà superare i 30 mila euro, tenuto conto anche dello smaltimento e la della bonifica dell’impianto vecchio).

Devi fare un lavoro in condominio o nella prima casa e ti stai chiedendo se potrà beneficiare del super bonus al 110%? Il principio generale è che gli interventi che rientravano nell’ecobonus (con le diverse percentuali di detrazione applicabili) possono essere scontati con questa nuova aliquota a patto però che “siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi” sopra elencati. Esempio per la sostituzione degli infissi, per il quale molti lettori ci scrivono: sarà detraibile al 110% il cambio delle finestre se abbinato ad un cappotto termico. Da tenere presente che, per avere diritto al bonus 110%, oltre ai requisiti elencati, gli interventi dovranno garantire un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio di almeno due classi.

Qualora ciò sia praticamente impossibile, sarà ritenuto sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, impossibilità “da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata“.