L’art. 40 del c.d. decreto lavoro, ha sancito un bonus 3 mila euro per lavoratori dipendenti. Si tratta dell’innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR. Tale innalzamento è, tuttavia, limitato.

Infatti, è per adesso previsto colo con riferimento al periodo d’imposta 2023 e solo in favore di lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Un nostro lettore (lavoratore dipendente) ci dice che nel 2023 l’unico figlio che ha lavora ma avrà, comunque, un reddito tale da poterlo considerare a carico.

Ci chiede, quindi, di sapere se in tal caso, comunque, rientra tra i beneficiari della soglia più alta dell’esenzione fringe benefit.

La tassazione fringe benefit

I fringe benefit possiamo definirli come compensi in forma non monetaria, consistenti nella messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, di beni e/o servizi a favore dei lavoratori dipendenti.

Essi concorrono a formare comunque il reddito da lavoro dipendente e, quindi, come tali soggetti ad IRPEF. Tuttavia, il legislatore prevede una soglia di esenzione.

L’art. 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR, stabilisce, infatti, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo d’imposta l’importo di 258,23 euro.

Si tenga presente che il superamento di questo importo comporta la tassazione ordinaria dell’intero ammontare e non soltanto della quota parte eccedente il citato limite di 258,23 euro.

Bonus 3 mila euro, il caso del figlio che lavora

Limitatamente al periodo d’imposta 2023 e solo per il lavoratore dipendente con figli a carico, la menzionata soglia di 258,23 euro è portata a 3.000 euro.

Ai fini di questo bonus 3 mila euro, occorre, quindi, richiamare la definizione di figlio fiscalmente a carico. Anche se la relativa detrazione è stata sostituita dall’assegno unico.

Regola vuole che il figlio possa considerarsi a carico del genitore quando, nell’anno d’imposta di riferimento, ha generato un reddito complessivo:

  • uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili;
  • oppure uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili, se trattasi di figli di età non superiore a 24 anni.

Non è necessario che il figlio conviva con il genitore.

Con riferimento al bonus 3 mila euro in commento, poiché come detto questo è previsto solo per il periodo d’imposta 2023, la verifica del superamento o meno della soglia reddituale per considerare il figlio a carico deve essere verificata al 31 dicembre 2023 (Circolare Agenzia Entrate n. 23/E del 2023).

In conclusione, il figlio può anche avere un lavoro. Tuttavia, se a fine anno 2023 il reddito del figlio supera i 2.840,51 euro (ovvero 4.000 euro se il figlio ha età non superiore a 24 anni), allora il lettore non potrà considerare il figlio a carico. Di conseguenza non avrà diritto al bonus 3 mila euro. Viceversa se il figlio non supera tali soglie, allora il lettore potrà considerarlo a carico e, pertanto, avere il bonus.

Riassumendo…

  • il bonus 3 mila euro, previsto dall’art. 40 decreto lavoro, è l’innalzamento della soglia di esenzione fringe benefit (rispetto a 258,23 euro)
  • spetta solo per il periodo d’imposta 2023 e solo a lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico
  • i fringe benefit esentasse fino a 3 mila euro spettano anche al lavoratore dipendente che ha il figlio che lavora, purché tale figlio possa essere considerato fiscalmente a carico.