In data 12 aprile, l’Agenzia delle entrate ha sospeso temporaneamente i codici tributo per la compensazione tramite F24 del bonus 4.0. Ciò comporta che le imprese non potranno utilizzare i crediti 4.0 per pagare imposte e contributi, ma devono provvedere con mezzi propri.

Tale sospensione è frutto dell’intervento del DL 39/2024 con il  quale il Governo Meloni ha deciso che i crediti 4.0 devono essere oggetto di una comunicazione preventiva sugli investimenti effettuati. Alla comunicazione preventiva ne dovrà seguire una con la quale si comunica il completamento degli investimenti.

La situazione però è più complicata per gli investimenti 2023. Infatti, rispetto a tali crediti le imprese devono sospendere la compensazione delle quote residue del bonus, in attesa di effettuare la comunicazione al MIMIT.

A questo punto, le imprese con poca liquidità potranno avere difficoltà a pagare imposte e contributi in scadenza.

Bonus 4.0. Serve una comunicazione al MIMIT per compensare il credito

La situazione di blocco all’utilizzo in compensazione del bonus 4.0 è legata alle previsioni di cui all’art.6 del DL 39/2023 sul bonus 4.0.

Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’ articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’ articolo 1, commi 200 , 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019 , le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

Nel complesso, post DL 39:

  • per gli investimenti effettuati dal 30 marzo in avanti, serviranno una comunicazione preventiva sui beni oggetto da acquisire, un’ulteriore comunicazione sugli investimenti effettivamente portati a termine;
  • per quelli realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo, sarà necessaria la sola comunicazione di completamento.

Per gli investimenti 2023, la quote residua di bonus, potrà essere utilizzata in compensazione solo dopo che è stata inviata la comunicazione.

Lo stesso blocco riguarda gli investimenti realizzati nel 2022 o anni pregressi, ma interconnessi nel 2023.

Comunicazione 4.0 in stand by

Attenzione, gli obblighi comunicativi in parola, saranno assolvibili mediante il modello adottato già con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico.

Tale modello è già utilizzato per la comunicazione da inviare al MISE entro il 30 novembre di ogni anno per permettere al Ministero competente di verificare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa bonus investimenti 4.0.

Tuttavia, il modello dovrà essere aggiornato alle novità del DL 39 in materia di bonus 4.0.

Bonus 4.0 con compensazione sospesa. Quando si potranno utilizzare i crediti residui?

In attesa del nuovo modello tramite il quale adempiere agli obblighi previsti dal DL 39, l’Agenzia delle entrate ha sospeso temporaneamente i codici tributo per la compensazione  del bonus 4.0.

In particolare, con la risoluzione n°19 del 12 aprile,  nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale del Mimit, che definisce le modalità di comunicazione, per i crediti d’imposta in argomento è sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi:

  • per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024
  • per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.

Nei fatti, in via temporanea, le imprese non potranno utilizzare il bonus per pagare imposte e contributi. Le imprese con poca liquidità potrebbero avere grosse difficoltà a rispettare le prossime scadenze fiscali.

Il disappunto dei commercialisti

Proprio rispetto alla nuova norma del DL 39, l’Associazione Nazionale dei commercialisti ha espresso tutto il suo disappunto sulla norma 4.0 per il tramite del proprio presidente Marco Cuchel:

È nostro dovere” dichiara il Presidente ANC Marco Cuchel “richiamare l’attenzione delle Istituzioni sulla necessità di intervenire tempestivamente sull’obbligo, a far data dal 30 marzo u.s., della preventiva comunicazione telematica per il monitoraggio degli incentivi Transizione 4.0, pena la fruizione dei relativi crediti d’imposta. La condivisione e l’apprezzamento di un simile intervento a favore della tutela delle casse dello Stato non può, tuttavia, comportare pretese da coloro i quali, pur avendo completato gli investimenti, dal 30 marzo u.s. si ritrovano a non poter usufruire della compensazione dei crediti d’imposta collegati e dunque a non poter assolvere a debiti erariali e/o previdenziali, se non attingendo finanza dalle casse personali.

Riassumendo…

  • Il DL 39 prevede un nuovo obbligo di comunicazione al MIMIT anche per gli investimenti 2023;
  • per tali investimenti, le quote residue del bonus potranno essere utilizzate solo dopo aver effettuato la comunicazione;
  • in attesa del modello di comunicazione aggiornato, le imprese non possono pagare gli F24 con il bonus 4.0.