E’ tra i bonus più richiesti degli ultimi mesi e permette a chi ristruttura la propria casa di optare ancora per la cessione del credito e per lo sconto in fattura. Stiamo parlando del bonus 75% per i lavori finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.  Non sono previste particolari condizioni di accesso al bonus, posto che i lavori agevolati possono essere effettuati sia su immobili residenziali sia non residenziali. Dunque, anche imprese e professionisti possono sfruttare l’agevolazione, poco importa se i lavori sono eseguiti su immobili destinati alla propri attività.

Può sfruttare il bonus anche il familiare convivente di colui che è proprietario dell’immobile oggetto dei lavori o che lo detiene in base ad un titolo idoneo (locazione, usufrutto, uso, abitazione o superficie).

Il bonus 75%

Il bonus 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche è disciplinato dall’art.119-ter del DL 34/2020.

Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti e’ riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici gia’ esistenti.

Come accennato in premessa, i lavori possono essere eseguiti su qualsiasi tipologia di immobile. Indipendentemente dalla categoria catastale allo stesso associata. Così ad esempio, anche una SRL può sfruttare l’agevolazione per ristrutturare l’immobile strumentale. Si veda a tal proposito la risposta Agenzia delle entrate n°477/2022 sul bonus 75%.

Si ponga attenzione al fatto che possono essere oggetto di bonus i lavori effettuati su edifici “già esistenti.

Cosicché, sono esclusi dal bonus 75% i lavori:

  • effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile;
  • nonchè quelli realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

I limiti di spesa

L’agevolazione in parola spetta nel rispetto di precisi limiti di spesa ossia è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Si tratta di limiti di spesa bonus 75% che sono annuali.

Gli interventi agevolati

Il bonus 75% copre una serie di interventi piuttosto ampia che sembrerebbero  andare oltre il concetto di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. L’importante è che tali interventi rispettino i requisiti di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, in materia di: prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Detto ciò, sono esempi di lavori agevolabili:

  • la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  • il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
  • il rifacimento di scale e ascensori.

E’ oggetto di bonus anche l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4); ecc.

Soggetti beneficiari del bonus

Anche il perimetro soggettivo del bonus è piuttosto ampio.

Infatti, comprende (vedi circolare n°23/2022): persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

Hanno diritto al bonus, se sostengono le spese per i lavori,  anche:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili).

Ne ha diritto anche il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Bonus 75% al familiare convivente. Gli errori da evitare

In base a quanto detto finora, anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto degli interventi può usufruire del bonus.

A tal fine per legittimare la spettanza dell’agevolazione  è necessario evitare alcuni errori.

Innanzitutto, c’è da dire che lo status di convivenza deve:

  • verificarsi già al momento in cui si attiva la procedura ovvero alla data di inizio dei lavori (Risoluzione 06.05.2002 n. 136/E) e
  • sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio.

Inoltre, la disponibilità dell’immobile e lo status di convivenza, richiesti nel momento di sostenimento delle spese che danno diritto al familiare convivente di godere del beneficio fiscale, non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione.

Ciò vuol dire che in pendenza di agevolazione, nulla vieta al proprietario di affittare l’immobile in precedenza oggetto di lavori agevolati al 75%. Non è neanche  richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 1.10, e Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 5.1)

L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.

Per quanto riguarda le fatture, le stesse dovranno essere  intestate al familiare convivente e le spese devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale parlante. Dunque dallo stesso devono risultare:  la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Riassumendo…

  • Il bonus 75% spetta anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto degli interventi;
  • per legittimare la spettanza del bonus è necessario evitare alcuni errori;
  • bisogna prestare attenzione alla verifica della convivenza, alla “disponibilità dell’immobile” e all’intestazione delle fatture.