Il bonus al 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche è uno dei pochissimi bonus fiscali rispetto ai quali è ancora possibile sfruttare le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Detto ciò, in sede di controlli, l’Agenzia delle entrate potrebbe chiedere la documentazione a supporto della spettanza del bonus. Ciò vale sia in caso di opzione per la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi sia per le sconto in fattura o per la cessione del credito.

Vediamo nello specifico quali sono i documenti che è necessario conservare per rispondere a eventuali controlli del Fisco.

Il bonus 75%

Il bonus 75% è disciplinato all’art.121-ter del DL 34/2020.

L’agevolazione copre una serie di interventi piuttosto ampia.

Ad esempio:

  • la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  • il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
  • il rifacimento di scale e ascensori;
  • l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4); ecc.

Per essere agevolati tali lavori devono rispettare i requisiti di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Inoltre, il bonus, in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Il limite di spesa bonus 75% è annuale.

Detto ciò, vediamo nello specifico quali documenti serviranno per rispondere a eventuali controlli del Fisco.

Bonus 75%. Tutti i documenti che può richiedere il Fisco (la lista completa)

In base alle indicazioni di cui alla circolare n° 17/E 2023 sui bonus casa, il contribuente dovrà conservare i seguenti documenti:

  • fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili;
  • Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile;
  • dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, documentazione inerente la spesa sostenuta.

In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), servirà l’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio. Infine, servirà la documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236

Riassumendo…

  • Per il bonus 75% è ancora possibile lo sconto in fattura o la cessione del credito;
  • in sede di controllo il Fisco può richiedere una serie di documenti;
  • tra questi è necessario conservare anche l’autocertificazione sul rispetto dei limiti di spesa.