Le associazioni culturali e di promozione culturale dotate di Partita IVA, possono avvalersi del credito di imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, previsto dall’articolo 65 del Dl n. 18 del 2020 per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1?

Il MEF aggiornando le FAQ dedicate alle misure adottate dal governo nei diversi decreti emanati ad oggi a fronte dell’emergenza Covid-19, da’ risposta al predetto quesito. Il dubbio è risolto in senso affermativo, ritenendo che anche associazioni culturali o di promozione culturale, se dotate di Partita Iva e locatarie di un immobile censito dal comune come C/1, possono avvalersi del credito di imposta menzionato.

La ratio probabilmente risiede nel fatto che anche tali associazioni, essendo luoghi di assembramento (si pensi, ad esempio, ai circoli culturali, ecc.), sono state costrette a sospendere momenti di aggregazione organizzati nei locali loro sede, con conseguente possibile riduzione delle entrate associative a fronte dei costi sostenuti.

Un riepilogo del beneficio

Il beneficio in commento, si ricorda è stato introdotto con l’art. 65 del decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020) con cui il legislatore concede un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1). E’ utilizzabile, dal 25 marzo, esclusivamente in compensazione in F24 e solo laddove il canone di marzo 2020 risulti effettivamente pagato (Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2020). Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP. Non rileva, altresì, ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi del reddito. L’agevolazione, dice la norma, è riservata agli esercenti attività d’impresa non interessati da provvedimenti di chiusura disposti dai diversi DPCM emanati dall’inizio dell’emergenza Covid-19 ad oggi. Esso non spetta, quindi, ad esempio per le seguenti attività: Ipermercati; Supermercati; Discount di alimentari; Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione; Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; Farmacie; Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica; Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale; Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono; Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici; Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; Attività delle lavanderie industriali; Altre lavanderie, tintorie; Servizi di pompe funebri e attività connesse.

Il decreto di aprile dovrebbe estendere il beneficio anche al canone di locazione riferito a questo stesso mese, visto che le attività resteranno chiuse per ora fino al 3 maggio prossimo (solo per alcune è stata consentita la riapertura dalla settimana di Pasqua, come ad esempio cartolibrerie e librerie).