Sono a conoscenza che il decreto Agosto ha ripristinato il bonus alberghi; a tal proposito chiedo di sapere se l’agevolazione può essere chiesta anche per l’installazione di una piscina termale, indipendentemente dal tipo di struttura che richiede l’agevolazione.

Il bonus alberghi

 

Il bonus alberghi, art. 10 D.L. 83/2014, consiste in un credito d’imposta spettante sulle spese:

 

  • relative a interventi di ristrutturazione edilizia,
  • di eliminazione delle barriere architettoniche,
  • di incremento dell’efficienza energetica,

 

sostenute da strutture alberghiere e agriturismi.

 

Per strutture alberghiere si intendono gli alberghi, i villaggi albergo, le residenza turistico alberghiere ecc.

 

Sono agevolate anche le  spese relative all’acquisto di mobili e componenti d’arredo. A condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo.

 

Il credito d’imposta opera nella misura del 65% per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro.

 

Prima dell’intervento della Legge di bilancio 2017 il credito d’imposta operava al 30% e solo per i periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016.

 

La legge di bilancio 2018, ha esteso l’agevolazione ai periodo d’imposta 2017 e 2018,  ammettendo anche le strutture che prestano cure termali:

 

  • anche per la realizzazione di piscine termali e
  • per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

 

Il decreto ministeriale 20 dicembre 2017 (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), ha individuato le necessarie operative per l’attribuzione del credito d’imposta.

 

Il credito d’imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo.

Le previsioni di cui al decreto Agosto

Il D.L. 104/2020, c.

d. decreto Agosto, è intervenuto sull’agevolazione in parola:

 

  • riattivandolo per il periodo d’imposta 2020 e 2021,
  • confermando la percentuale agevolativa del 65%.

 

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. L’utilizzo avviene senza rispettare la ripartizione in quote annuali prevista dal comma 3 dell’articolo 10 sopra citato. Per quanto non diversamente disposto dal decreto Agosto si applicano le disposizioni della precedente normativa.

Agevolazione anche per la piscina: solo per le strutture termali

Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali:

 

  • gli stabilimenti termali,
  • nonché le strutture ricettive all’aria aperta.

 

Per gli stabilimenti termali (definiti all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323) l’agevolazione è riconosciuta anche per la realizzazione di piscine termali.  Il beneficio fiscale è richiedibile anche per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

 

Difatti, la realizzazione di piscine termali è agevolata solo se effettuata dagli stabilimenti termali.