Ai fini della spettanza del bonus ambiente, le erogazioni liberali oggetto di credito d’imposta devono essere pagate solo con strumenti tracciabili. Questa è una delle indicazioni operative che viene fuori dalle FAQ pubblicate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sul portale dedicato all’agevolazione.

Il bonus è pari al 65% della donazione effettuata e spetta alle persone fisiche e agli Enc nel limite del 20% del reddito imponibile. E ai titolari del reddito d’impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui.

Il contributo riconosciuto è spendibile in tre quote annuali di pari importo.

Il bonus ambiente

Il bonus ambiente, comma 156 della Legge n. 145 del 2018, Legge di bilancio 2019 e DPCM 10 dicembre 2021, è un credito d’imposta pari al 65%  per le erogazioni liberali in denaro effettuate ai fini di:

  • bonifica ambientale, intesa come risanamento e riqualificazione di un’area contaminata da rifiuti o sostanze pericolose e dannose per la salute dell’uomo e per l’ambiente;
  • rimozione dell’amianto dagli edifici, intesa come rimozione ossia eliminazione dei materiali contenenti amianto mediante asportazione, smaltimento e bonifica dell’area;
  • prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, intesa come contenimento o rimozione dei fattori che determinano il fenomeno di dissesto; d) realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate, intesa come interventi di sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano;
  • recupero di aree dismesse, intesa come riqualificazione e riutilizzo di un’area non più adoperata, attraverso la ristrutturazione o ricostruzione di manufatti esistenti o la rinaturalizzazione a fini agricoli, ricreativi, sociali.

Possono usufruire del tax credit, se residenti in Italia, le persone fisiche, gli enti non commerciali pubblici o privati diversi dalle società, i titolari di reddito d’impresa – indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato – e le stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di imprese non residenti.

Le erogazioni possono essere effettuate anche in favore dei soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto dei suddetti interventi.

Il bonus ambiente. Le FAQ Ufficiali

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato alcune faq proprio sull’agevolazione in commento.

In particolare ne abbiamo selezionato 3 di particolare importanza.

Cosa si intende per erogazione liberale?

L’erogazione liberale, o elargizione liberale o mecenatismo è un contributo in danaro elargito da un benefattore senza obblighi di controprestazione o riconoscimenti di natura economica.

Quali modalità di effettuazione sono ammissibili per le erogazioni liberali per beneficiare del Bonus Ambiente?

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento: a) bonifico bancario; b) bollettino postale; c) assegni bancari e circolari; d) carte di credito, di debito e prepagate. In caso di pagamento effettuato mediante conto corrente bancario o postale i dati identificativi del conto corrente devono coincidere con quelli del soggetto richiedente l’agevolazione. L’importo e i termini dell’erogazione liberale sono preventivamente concordati, per mezzo della Piattaforma, con la Pubblica Amministrazione promotrice dell’intervento.

Dunque il bonus spetta solo con pagamenti tracciati.

Cosa si intende per sintesi non tecnica (del rapporto ambientale)?

La sintesi, correlata da informazioni sul cronoprogramma dell’intervento proposto e sui relativi importi finanziari, ha anche la funzione di permettere un’immediata riconduzione del progetto alle diverse tipologie previste dal DPCM 10 dicembre 2021, nonché quella di permettere all’Amministrazione promotrice di presentare brevemente il progetto ai possibili erogatori, evidenziando l’importanza dello stesso e le possibili ricadute positive sulla comunità.

Il credito d’imposta e’ revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti nonche’ in caso di accertamento della falsita’ delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata.