Nel DL Aiuti spunta anche un bonus autotrasportatori pari al 28% delle spese sostenute per l’acquisto del gasolio.

Con una conferenza stampa, tenutasi a Palazzo Chigi il 2 maggio, il Presidente del Consiglio Mario Draghi, con la presenza di alcuni Ministri, ha presentato il cosiddetto DL Aiuti. Si tratta di un pacchetto di nuove misure in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

In questi giorni si è tanto parlato del bonus 200 euro contro l’inflazione a favore dei cittadini con un reddito sotto i 35 mila euro, con l’obiettivo di sostenere lavoratori, pensionati e autonomi a fronte dell’aumento dei prezzi e dei costi dell’energia.

Ad ogni modo, il Decreto ha istituito anche altri importanti incentivi economici, come il cosiddetto bonus trasportatori, il quale consentirà di alleggerire i costi per il gasolio che, proprio a causa della guerra in Ucraina, hanno subito una drastica impennata. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Bonus autotrasportatori nel dl Aiuti, cos’è e a chi spetta?

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Fra i tanti provvedimenti contenuti nel decreto Aiuti, in questo articolo parleremo del nuovo bonus autotrasportatori. Si tratta, sostanzialmente di un credito d’imposta per gli autotrasportatori, per far fronte all’eccezionale incremento del costo del carburante.

Il bonus sarà pari al 28 per cento delle spese sostenute nel primo trimestre 2022 per l’acquisto del gasolio da parte degli autotrasportatori utilizzato in veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate, di categoria euro 5 o superiore.

In particolare, questo bonus spetta:

  • alle imprese aventi sede o stabile organizzazione in Italia;
  • agli esercenti le attività di trasporto ai sensi dell’articolo 24 – ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP.

Esso potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione.