In Italia, le agevolazioni fiscali per persone con disabilità rappresentano una colonna portante delle politiche sociali volte a garantire l’inclusione e il sostegno di chi vive con specifiche esigenze.

Queste misure, frutto di un impegno continuo verso l’equità sociale, sono concepite per offrire alle persone con disabilità maggiori opportunità di accesso a servizi, beni e soluzioni abitative adatte alle loro necessità.

Le agevolazioni spaziano da riduzioni fiscali sull’acquisto di ausili tecnologici e veicoli adattati, fino a esenzioni e detrazioni IVA per interventi di ristrutturazione e adattamento dell’abitazione, dimostrando un impegno a 360 gradi per l’abbattimento delle barriere fisiche e sensoriali.

Tra le disposizioni di favore si inserisce il bonus barriere 75% introdotto con le spese del 2022 e prorogato fino alle spese del 2025. Un bonus, che tuttavia, con il nuovo decreto Superbonus approvato dal governo il 27 marzo 2024 subisce un duro colpo. Addio definitivo alla possibilità di optare per sconto in fattura e cessione del credito.

È doveroso, tuttavia, ricostruire tutta la storia dell’agevolazione.

Le origini del bonus barriere 75%

Il bonus barriere 75%, come appena detto, fu introdotto nel 2022. Si concretizza in una detrazione fiscale del 75% da applicare sulle spese sostenute per lavori finalizzati al superamento/abbattimento di barriere architettoniche. Lo sgravio fiscale si spalma in 5 quote annuali di pari importo. Il beneficio si applica fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Da principio, furono ammessi alla detrazione tutti quei lavori che rispettassero i requisiti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. A tal proposito, l’Agenzia Entrate nella Circolare n. 17/E del 2023 diede un elenco esemplificativo ma non esaustivo. In dettaglio, tra i lavori ammessi c’erano ad esempio:

  • sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  • rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
  • rifacimento di scale ed ascensori;
  • inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

Le prime restrizioni sui lavori ammessi al bonus barriere

Successivamente, al fine prevenire truffe e abusi, con il decreto salva Superbonus per il bonus barriere 75% fu ristretto notevolmente il perimetro degli interventi ammessi al beneficio in esame.

Si è stabilito che, a partire dalle spese sostenute dal 30 dicembre 2023, al bonus barriere 75%, sempre nel rispetto dei requisiti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, risultino ammessi solo quei lavori aventi ad oggetto la realizzazione di:

  • scale;
  • rampe;
  • installazione di ascensori;
  • servoscala;
  • piattaforme elevatrici.

Il primo stop per cessione credito e sconto in fattura

Le restrizioni imposte con il decreto salva Superbonus (DL n. 212/2023) non finiscono qui. Quando nacque, per il bonus barriere 75% fu prevista la chance di optare per sconto in fattura e cessione del credito. Le due strade non furono intaccate dallo stop alle due opzioni imposte con il decreto Cessioni (DL n. 11/2023) per gli altri bonus edilizi.

Il legislatore non è sembrato soddisfatto ed allora ecco che con il decreto salva Superbonus intervenne nuovamente sul bonus barriere per limitare i casi di opzione per sconto e cessione. In dettaglio, si stabilì che dal 1° gennaio 2024, le due opzioni nel bonus barriere 75% potessero ancora farsi solo se provenienti da:

  • condominio, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • persone fisiche, per interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare. Inoltre è necessario che tale unità immobiliare sia la sua abitazione principale. È altresì richiesto che il suo reddito di riferimento (c.d. quoziente familiare) non sia superiore a 15.000 euro (tale requisito reddituale non è richiesto se nel nucleo è presente un disabile).

In caso di condomini

Inoltre si stabilì che a prescindere da se trattasi di lavori sul condominio o fatti da persone fisiche che rispondono ai predetti requisiti, le opzioni di cessione e sconto, fossero ancora percorribili laddove entro il 29 dicembre 2023 risultasse presentato il titolo abilitativo ai lavori, oppure se trattasi di lavori in edilizia libera, a condizione che entro la citata data:

  • risultassero già iniziati i lavori;
  • ovvero, nel caso in cui i lavori non fossero ancora iniziati, risultasse già stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e risultasse versato un acconto sul prezzo.

Bonus barriere 75%, addio per sempre a sconto e cessione credito

Ebbene, con il nuovo decreto Superbonus varato dal governo il 27 marzo 2024, l’esecutivo sferra il colpo finale all’agevolazione.

Come si legge nel comunicato stampa di Palazzo Chigi, per tutti i bonus edilizi (quindi, ciò lascia pensare anche per il bonus barriere 75%), si eliminano, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, le residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni.

Nonostante con la nuova direttiva case green, l’Europa chiede agli Stati membri di trovare soluzioni alternative alla detrazione fiscale per il bonus edilizi, almeno per ora il nostro legislatore fa orecchie da mercante. Lo sconto e la cessione lo erano già e invece di ripristinarle ha deciso di eliminare le due strade in via definitiva.

Riassumendo…

  • il governo nella seduta del 27 marzo 2024 ha approvato un nuovo decreto Superbonus
  • tra le misure lo stop definitivo alle opzioni per sconto in fattura e cessione del credito
  • detto stop sembra che interessi tutti i bonus edilizi e non prevede deroghe.