L’Agenzia delle Entrate, aggiorna la guida bonus ristrutturazione e allo stesso tempo dedica in questo documento anche un vedemecum su tutti i tipi di bonus barriere architettoniche esistenti, ossia le detrazioni fiscali previste per lavori fatti sugli immobili e finalizzati, appunto, all’eliminazione delle barriere architettoniche.

In riepilogo, a fronte di questo tipo di interventi edilizi, ci riferiamo:

  • alla detrazione per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del TUIR
  • alla nuova detrazione del 75%, valida solo per l’anno 2022
  • al superbonus 110%, per spese fatte a partire dal 2021.

Diciamo subito in premessa che queste tre tipologie di bonus barriere architettoniche sono alternative tra di loro e non cumulative.

Quindi, questo significa che se, ad esempio, nel 2022 si sostengono spese per lavori finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche, su queste spese (sempreché ci siano i requisiti) bisogna scegliere quale, tra i tre tipi di detrazione fiscale, si vuole applicare.

La proroga del bonus ristrutturazione fino al 2024

Un primo bonus barriere architettoniche previsto dal nostro legislatore è la detrazione fiscale del 50%, da godere in 10 quote annuali di pari importo. C’è, inoltre, la possibilità di optare, oggi, per le spese sostenute dal 2020 al 2024, per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

In realtà, questo sgravio fiscale è quello strutturale previsto con l’art. 16 bis del TUIR. E’ nato con il 36% da applicare su un limite massimo di spesa pari a 48.000 euro per unità immobiliare. Poi il legislatore ha innalzato la percentuale di sgravio al 50% (da applicare su un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare).

Tale percentuale più alta è in vigore a partire dalle spese sostenute dal 26 giugno 2022 al 31 dicembre 2024. Volendo sintetizzare, dunque:

  • per spese sostenute fino al 25 giugno 2012, il bonus barriere architettoniche è del 36%, da applicare su un limite massimo di spesa pari a 48.000 euro per unità immobiliare
  • per spese fatte dal 26 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2024, il bonus barriere architettoniche è del 50%, da applicare su un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare
  • a fronte di spese fatte dal 1° gennaio 2025 (salvo nuovi cambiamenti), la detrazione tornerà a essere del 36% su una spesa massima di 48.000 euro per unità immobiliare.

Quando la detrazione sale al 75%

La legge di bilancio 2022 è intervenuta, stabilendo poi la possibilità di godere di un bonus barriere architettoniche al 75%.

Ciò, tuttavia, solo per le spese fatte dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. A differenza del bonus 50% di cui al paragrafo precedente, in questo caso:

  • lo sgravio fiscale è da godere in 5 quote annuali di pari importo
  • cambiano i limiti massimi di spesa.

Con riferimento a quest’ultimo, punto, in particolare lo sgravio fiscale si applica su un importo massimo pari a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Prevista anche qui la chance di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Bonus barriere architettoniche al 110%

Altro bonus barriere architettoniche possibile è il superbonus 110%. Infatti, a partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, è ammesso godere su di esse del superbonus se riferite a lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere. Ciò però solo a condizione che trattasi di lavori fatti congiuntamente a uno o più interventi definiti “trainanti”.

A questo proposito, ricordiamo che nel bonus 110, sono trainanti:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici.

In tal caso la detrazione è da godere in 5 quote annuali di pari importo (oppure 4 quote se trattasi di spese fatte dal 2022).

C’è possibilità di opzione per sconto in fattura o cessione del credito.

Bisogna anche considerare che in alcune ipotesi, tuttavia, la possibilità di avere il 110 è già tramontata (si pensi ad esempio ai lavori da fare sulle villette unifamiliari). A ogni modo qui si trovano le scadenze e percentuali aggiornate per il superbonus.

Modalità di pagamento delle spese

In qualsiasi forma si decida di godere del bonus barriere architettoniche (quindi, 50%, 75% o 110%) è sempre importante prestare attenzione alle modalità di pagamento delle spese. Queste, infatti, devono essere pagate con il bonifico parlante, ossia quello da cui risultino:

  • causale di versamento
  • dati fiscali del beneficiario della detrazione
  • dati fiscali del destinatario del bonifico (impresa/fornitore che ha fatto i lavori).

Una modalità di pagamento diversa, ad esempio con assegno o in contanti, non permetterà di avere il beneficio fiscale.