Il bonus beni strumentali  è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale per gli investimenti in beni strumentali materiali “non 4.0”effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari.

L’utilizzo in un’unica quota è un obbligo o solo un’opzione? Cosa succede alla quota residua del credito utilizzato in un’unica quota?

Credito d’imposta beni strumentali: l’utilizzo in compensazione

Il credito d’imposta bonus beni strumentali è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 per pagare imposte e contributi, in tre quote annuali di pari importo.

L’utilizzo in compensazione è ammesso:

  • a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni “ordinari”;
  • a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.

Se l’interconnessione dei beni avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, si può iniziare a fruire del credito per la parte spettante in relazione ai beni “ordinari”.

Il bonus è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo, non comporti il superamento del costo sostenuto.

L’utilizzo in un’unica quota annuale

Il bonus beni strumentali  è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale:

  • per gli investimenti in beni strumentali materiali “non 4.0” effettuati ai sensi del comma 1054 della legge di bilancio 2021 a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari;
  • per investimenti in beni strumentali immateriali “non 4.0” effettuati nel medesimo arco temporale dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate nella circolare n°9/E

Nella circolare n° 9/e del 23 luglio 2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

  • l’utilizzo in un’unica soluzione del credito d’imposta rappresenta una facoltà;
  • nel caso in cui tale facoltà non venga azionata, il contribuente sconterà il credito in tre quote annuali di pari importo.

Se il contribuente sceglie di fruire del credito d’imposta in un’unica quota, il credito non utilizzato, in tutto o in parte, potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi.

Inoltre, la verifica del limite dimensionale ossia del limite dei ricavi non superiori a 5 milioni di euro ai fini della fruizione in un’unica quota del credito d’imposta avente ad oggetto investimenti in beni strumentali immateriali “non 4.0”, va effettuata avendo riguardo ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene.