L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, con la quale fornisce gli attesi chiarimenti sul bonus bollette 600 euro in busta paga. Ci riferiamo al beneficio previsto con l’art. 12 del decreto Aiuti-bis.

Per capire di cosa si parla, dobbiamo richiamare cosa stabilisce l’art. 51 del TUIR (Testo unico imposte sul redditi). Qui sono indicate le voci che compongono il reddito da lavoro dipendente. In dettaglio, secondo tale articolo,

il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Lo stesso art. 51 (comma 3) stabilisce che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente e, quindi, è esente IRPEF il valore dei beni e dei servizi pagati dal datore di lavoro (fringe benefits) se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23.

Quel limite di 258,23 euro è stato oggetto di modifiche negli ultimi anni. In particolare, con l’art. 112 del c.d. decreto Agosto (anno 2020), il legislatore, decideva di incrementare, per il solo periodo di imposta 2020, il limite di esenzione dei fringe benefits ai dipendenti. La soglia era raddoppiata. Quindi, da 258,23 euro passava a 516,46 euro.

Successivamente il decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021) confermava il raddoppio anche periodo d’imposta 2021.

Il bonus bollette 600 euro in busta paga

Dall’anno d’imposta 2022, la soglia di esenzione fringe benefits è tornata a 258,23 euro. Tuttavia, il decreto Aiuti-bis (art. 12), ha stabilito che in deroga al menzionato comma 3 art. 51 del TUIR, e limitatamente al solo anno d’imposta 2022,

il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’IRPEF.

E’ questo il c.d. bonus bollette 600 euro in busta paga. In pratica, il legislatore lascia la possibilità all’azienda (quindi è una facoltà e non un obbligo) di erogare somme in aggiunta allo stipendio per permettere al lavoratore di far fronte al caro bollette. Queste somme, fino all’importo di 600 euro, non sono tassate. Quindi, il lavoratore le riceve senza tassazione.

Si ribadisce che è una facoltà dell’azienda riconoscere il bonus bollette 600 euro in busta paga e che può anche decidere a chi concederlo ed a chi NO.

Cos’è il principio di cassa allargato

La novità si applica esclusivamente al periodo d’imposta 2022. Quindi, alle somme erogate nel 2022. A questo proposito, come specificato dall’Agenzia delle Entrate anche nella citata Circolare n. 35/E del 2022, bisogna tener conto del c.d. principio di cassa allargato previsto dal comma 1 art. 51 del TUIR, secondo cui

si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono.

Questo significa che il bonus bollette 600 euro in busta paga, poiché come detto si riferisce al solo periodo d’imposta 2022, si applica anche alle somme erogate entro il 12 gennaio 2023. Tali somme, infatti, in applicazione del principio di cassa allargato, anche se corrisposte nel 2023, si considerano comunque corrisposte nel 2022.