Con un avviso pubblicato sul proprio portale web, l’Agenzia delle entrate ha comunicato la riapertura del canale telematico per l’invio della comunicazione da parte delle imprese dei bonus contro il caro bollette, con l’evidenza degli importi maturati nel 2022. La scadenza originaria per l’invio della comunicazione era fissata al 16 marzo scorso. La mancata comunicazione comporta la decadenza del diritto all’utilizzo in compensazione del credito residuo rilevato alla stessa data

La riapertura del canale telematico è stretta conseguenza delle indicazioni operative riportate nella risoluzione n°27/e del 19 giugno con la quale l’Agenzia delle entrate ha aperto alla possibilità di sanare l’omessa comunicazione attraverso la c.

d. remissione in bonis.

Vediamo nello specifico quali sono le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate.

Il bonus bollette. L’obbligo di comunicazione al Fisco

L’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 e l’articolo 7, comma 1-quater, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta contro il caro bollette debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle entrate, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nel 2022:

  • CODICE 6968 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6969 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6970 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
    CODICE 6971 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6983 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6984 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6985 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6986 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6987 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6993 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6994 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6995 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6996 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6972 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

Sul portale dell’Agenzia delle entrate, è evidenziato come la comunicazione doveva essere inviata telematicamente entro il 16 marzo 2023.

A pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

Bonus bollette. Via libera alla remissione in bonis

Molte imprese che avevano maturato il diritto alla fruizione dei suddetti bonus contro il caro bollette, avevano omesso di inviare la comunicazione al Fisco.

Da qui, gli addetti ai lavori avevano manifestato orientamenti opposti tra loro. Infatti, c’era chi riteneva la comunicazione non potesse essere considerata quale adempimento formale, chi invece dava alla stessa solo rilevanza informativa. Dunque, c’era il dubbio se l’omessa comunicazione potesse essere sanata grazie alla c.d. remissione in bonis.

A risolvere ogni dubbio, ci ha pensato l’Agenzia delle entrate, smentendo quanto riportato in precedenza sul proprio portale.

Infatti, con la risoluzione n° 27/E, l’Agenzia ha dato il via libera al ricorso alla remissione in bonis che dovrà avvenire:

  • prima dell’utilizzo del credito in compensazione;
  • non oltre il termine del 30 settembre.

Il termine del 30 settembre rappresenta la deadline oltre la quale i crediti oggetto di comunicazione non possono essere utilizzati più in compensazione. Ecco perchè la remissione posta dopo tale data non avrebbe senso. Lo stesso termine vale anche per chi ha comprato il credito dall’impresa beneficiaria.

Bonus bollette. Riaperto il canale per la comunicazione al Fisco

In considerazione delle indicazioni operative contenute nella risoluzione n°27/e, l’Agenzia delle entrate ha riaperto il canale telematico per l’invio della comunicazione.

La notizia è stata diffusa tramite un avviso pubblicato nella sezione “bonus imprese prodotti energetici” del portale dell’Agenzia delle entrate”.

Coloro che non hanno trasmesso la suddetta comunicazione entro il 16 marzo 2023 possono farlo entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, previo versamento della sanzione di 250,00 euro tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”. Invece, coloro che intendono correggere una comunicazione errata devono prima annullare tale comunicazione (cfr. punto 2.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 44905 del 16 febbraio 2023), versare la suddetta sanzione e poi inviare la comunicazione corretta. Si rammenta che, in ogni caso, i crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione, tramite modello F24, entro i termini stabiliti dalle relative disposizioni.

Riassumendo…

  • Il 16 marzo scadeva la comunicazione al Fisco dei bonus contro il caro bollette maturati nel 2022;
  • il mancato invio comportava la decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo;
  • l’Agenzia delle entrate ha dato il via libera alla remissione in bonis ossia alla regolarizzazione dell’omessa comunicazione;
  • in considerazione di ciò, è stato riaperto il canale telematico per l’invio della comunicazione tardiva o di modifica di una già inviata nei termini.