Buone notizie per chi ha richiesto il bonus compostaggio.

Chi ha presentato domanda per il credito d’imposta otterrà l’intero importo richiesto nell’istanza presentata all’Agenzia delle entrate.

Infatti, l’Agenzia delle entrate con apposito provvedimento ha comunicato che il bonus coprirà il 100% dell’importo richiesto. Tutto dipendeva dal rapporto tra risorse finanziarie a disposizione e credito d’imposta complessivo. Siccome i fondi sono superiori ai bonus richiesti, non ci saranno tagli all’agevolazione.

Il bonus compostaggio

Quando si parla di bonus compostaggio si fa riferimento all’agevolazione riconosciuta:

  • per l’installazione e la messa in funzione di impianti di compostaggio;
  • presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Nello specifico il comma 831 della L.

n°234/2021 prevede che:

Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2023, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e’ riconosciuto un contributo, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, sotto forma di credito d’imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente.

Il contributo è riconosciuto, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, sotto forma di credito d’imposta, pari al 70% degli importi rimasti a carico del contribuente.

L’agevolazione può essere richiesta dal gestore del centro agroalimentare, purché l’impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici prodotti.

Per ottenere il bonus era necessario presentare apposita domanda all’Agenzia delle entrate. Anche per il tramite del proprio commercialista.

Bonus compostaggio. Bonifico per tutti (provvedimento Agenzia delle entrate)

Come detto il bonus è pari al 70% della spesa sostenuta.

Tuttavia, la percentuale effettivamente spettante avrebbe dovuto essere definita dall’Agenzia delle entrate con apposito provvedimento.

Ciò avviene in base al rapporto tra fondi disponibili e totale credito d’imposta richiesto da tutti i potenziali beneficiari.

Il provvedimento sul bonus compostaggio è stato appena approvato.

Come si legge nel provvedimento:

l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 22 aprile 2024 al 31 maggio 2024, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è risultato pari a 149.650 euro, a fronte di 1 milione di euro di risorse disponibili per l’anno 2024, che costituiscono il limite di spesa. Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del credito richiesto.

Bonus da utilizzare in compensazione

Il bonus è utilizzabile in compensazione.

L’utilizzo avviene: senza applicazione degli ordinari limiti annuali previsti per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi e per i crediti d’imposta e i contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

Inoltre non concorre alla formazione del reddito né del valore della produzione ai fini Irap. Nei fatti il bonus non è “tassato”.

La somma spettante è utilizzabile dai beneficiari a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui è resa nota la percentuale. Nei fatti può essere già utilizzato in compensazione.

A ogni modo se per le stesse spese sono stati richiesti altri bonus bisogna prestare attenzione.

Infatti: l’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Riassumendo…

  • L’Agenzia delle entrate ha comunicato ai beneficiari il bonus compostaggio che potrà essere utilizzato in compensazione;
  • tale percentuale è pari al 70% della spesa sostenuta (100% del bonus spettante in base alla legge di riferimento);
  • il credito d’imposta può essere già utilizzato in compensazione;
  • il bonus spetta nei limiti degli aiuti c.d. de minimis;
  • nel cassetto fiscale può essere monitorato l’utilizzo del credito residuo.