FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate, risponde al quesito di un lettore. Fornisce utili chiarimenti in merito alla comunicazione della cessione del credito dei bonus edilizi. Approfondisce, inoltre, la questione degli eventuali errori commessi nel fare la comunicazione stessa.

In particolare, il contribuente ha affermato che quando ha comunicato l’opzione per la cessione del credito d’imposta ha, per errore, indicato dei dati non corretti.

Lo stesso si chiede se è possibile inviare un’altra comunicazione che sostituisca la precedente, considerato che il credito non è stato ancora accettato nella procedura “Piattaforma cessioni crediti”.

Cerchiamo anche noi di fare un po’ di chiarezza.

Comunicazione cessione del credito, posso inviare un’altra comunicazione in caso di errore?

Come chiarito anche da FiscoOggi.it, la comunicazione di cessione del credito può essere sempre annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Inoltre, entro lo stesso periodo di tempo, può essere presentata un’ulteriore comunicazione. Quest’ultima potrà sostituire in toto quella già trasmessa (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2022).

Nel caso del quesito posto in apertura, dunque, il contribuente può ancora presentare una comunicazione sostitutiva, in modo da correggere gli errori.

Purtroppo, oltre tale termine non sarà più possibile farlo. Il credito non ancora accettato, però, può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore mediante l’apposita funzione della “Piattaforma cessione crediti”. Il rifiuto del credito rimuove, di fatto, gli effetti della comunicazione errata.

Come rimediare in caso di errori nella comunicazione

L’Agenzia delle entrate ha da poco pubblicato la circolare n. 33 del 6 ottobre 2022, con la quale ha fornito utili chiarimenti in merito alle recenti modifiche apportate all’istituto dei bonus edilizi e, in particolare, della cessione del credito d’imposta.

Il nuovo provvedimento concede, infatti, una deroga, un periodo di tempo più ampio, per coloro che non hanno inviato nei tempi previsti la comunicazione dell’opzione sconto in fattura o cessione del credito.

È, infatti, possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”, grazie alla quale è possibile inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022, versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

La circolare contiene anche indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata. In particolare, se l’errore nella comunicazione è formale, è sufficiente inviare una segnalazione tramite pec. Se invece l’errore è sostanziale, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Per ulteriori chiarimenti, si consiglia di consultare la circolare sopra citata.