La ricezione della fattura di conguaglio dopo il 16 marzo con la quale si ha dimostrazione dei costi sostenuti e ammessi al bonus energia, permette all’impresa di inviare la comunicazione al Fisco circa i crediti maturati nel 3° e nel 4° trimestre senza ricorrere alla remissione in bonis bonus energia. Dunque l’impresa che invia la comunicazione dopo la scadenza ordinaria del 16 marzo non dovrà versare neanche la sanzione.

Questa è l’indicazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 429 del 18 settembre sui bonus energia.

Nel complesso, è possibile presentare la comunicazione e utilizzare il credito in compensazione entro il 30 settembre senza ricorrere alla remissione in bonis e senza versare la sanzione di 250 euro.

Il bonus energia. La comunicazione al Fisco dei crediti maturati nel 3°e nel 4° trimestre 2022

La legittima fruizione dei bonus energia, consumi energia elettrica e gas 3° e 4° trimestre 2022, passa dall’invio all’Agenzia delle entrate dei crediti maturati nei periodi citati. La comunicazione scadeva il 16 marzo 2023.

Inizialmente c’erano dubbi se l’omesso invio della comunicazione potesse essere sanato grazie alla c.d. remissione in bonis.

A superare ogni dubbio ci ha pensato l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n°27/2023.

Con tale documento di prassi, l’Agenzia ha chiarito che coloro che non hanno trasmesso la comunicazione entro il 16 marzo 2023:

  • possono provvedere entro il 30 settembre;
  • versando anche la sanzione di 250,00 euro tramite modello F24 ELIDE (codice tributo “8114”).

A ogni modo, la comunicazione deve essere inviata prima dell’utilizzo del credito residuo rilevato alla data del 16 marzo.

Bonus energia con fattura tardiva. Non serve la remissione in bonis

Proprio sul ricorso alla remissione in bonis l’Agenzia delle entrate è tornata con la risposta n° 429 del 18 settembre.

La risposta prende spunto da apposita istanza di interpello.

In particolare, la società istante ha ricevuto una fattura di conguaglio dal proprio fornitore relativa a consumi energetici del terzo trimestre 2022 in data successiva al termine di decadenza per l’effettuazione della predetta comunicazione (16 marzo 2023) e, per tale ragione, non ha provveduto all’invio della stessa.

Da qui ha chiesto all’Agenzia delle entrate quale sia il comportamento da assumere rispetto all’obbligo di invio della citata comunicazione.

Ebbene, innanzitutto l’Agenzia delle entrate ribadisce (vedi circolare 13/2022) che ai fini della spettanza dei bonus energia si applica il principio di competenza.

Ciò sta a significare che:

  • rileva il momento dell’acquisto e dell’effettivo consumo della componente energetici,
  • indipendentemente dal momento del sostenimento dell’effettivo della spesa.

Nel caso specifico, la mancata comunicazione non si configura come una violazione, neanche di tipo formale, poiché l’istante non era nelle condizioni di presentarla. Non disponendo alla data del 16 marzo della fattura di conguaglio utile a documentare gli ulteriori costi sostenuti.

Dunque, la società istante può presentare la comunicazione senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis e senza, quindi, versare la sanzione di 250 euro. A ogni modo, è sempre da rispettare la norma in base alla quale  il credito, relativo al terzo e quarto trimestre 2022, è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023 (articolo 1, comma 3, Decreto Aiuti-quater).

Ciò comporta che la comunicazione dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può comunque essere effettuata oltre la data del 30 settembre. Il codice tributo istituito per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese energivore relativo al terzo trimestre 2022 è ”6969”.

Riassumendo.

  • I maggiori consumi che vengono fuori dalle fatture a conguaglio possono essere oggetto di bonus energia;
  • laddove la fattura sia pervenuta all’impresa dopo la scadenza del termine di invio della comunicazione dei crediti relativi al 2° semestre 2022, è possibile comunque procedere all’invio della stessa;
  • non sarà necessario ricorrere alla remissione in bonis in quanto in questo caso non c’è neanche una violazione formale.