Il DL 132/2023, c.d. decreto proroghe, non contiene norme solo a favore delle famiglie e delle imprese: Infatti, ce n’è una molto sfavorevole per le imprese che sta facendo parecchio discutere.

Infatti, il decreto anticipata la scadenza entro la quale è possibile utilizzare in compensazione in F24 per pagare imposte e contributi, i bonus energia riconosciuti alle imprese rispetto ai consumi del 1° e 2° trimestre 2023.

Non si conosce la ragione di tale intervento, posto che nulla vieta all’impresa di utilizzare il bonus anche prima del termine del trimestre di riferimento.

Il decreto prevede una vera e propria forzatura che potrebbe costare molto cara alle imprese che hanno maturato i bonus in parola.

I bonus energia

Con l’intento di contrastare l’aumento del prezzo del gas e dell’energia elettrica, il Governo ha introdotto, prorogandoli nel tempo, una serie di crediti d’imposta in favore delle imprese.

Ad esempio, con il DL 34/2023, c.d. decreto bollette, rispetto ai consumi del 2° trimestre 2023, sono stati confermati seppur con percentuali agevolative più basse, i crediti d’imposta già riconosciuti alle imprese per il 1° trimestre 2023 (per il 1° trimestre: 35% per le imprese dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW, diverse dalle energivore, e al 45% per tutte le altre, cioè energivore, gasivore e non gasivore).

Più nello specifico:

  • le imprese energivore (decreto Mise 21 dicembre 2017), i cui costi per la componente energetica riferiti al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 hanno maturato un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;
  • le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica con potenza disponibile pari ad almeno 4,5 kW, i cui costi medi per la componente energetica riferiti al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, hanno maturato un credito d’imposta è pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;
  • ecc.

Prima del DL proroghe, i crediti energetici di cui ai codici tributo 7010, 7011, 7012, 7013 e 7014 (relativi al primo trimestre 2023) e ai codici 7015, 7016, 7017 e 7018 (relativi al secondo trimestre 2023), potevano essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023.

Bonus energia. Meno tempo per l’utilizzo in compensazione (DL proroghe)

Il DL proroghe, da poco pubblicato in Gazzetta Ufficiale, anticipa dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023, il termine per la fruizione dei bonus energia spettanti per i consumi del 1° e 2° trimestre 2023. La stessa scadenza vale per chi decide di acquistare il bonus dall’impresa cedente o dal altro avente diritto.

Infatti, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24,  i crediti d’imposta in parola possono essere ceduti, per l’intero importo, secondo le modalità e i termini definiti con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022, prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022, prot. n. 24252 del 26 gennaio 2023 e prot. n. 116285 del 3 aprile 2023 e prot. n. 237453 del 27 giugno 2023.

A oggi la scadenza per comunicare la cessione è fissata al 18 dicembre; tuttavia tale scadenza, in considerazione del nuovo termine previsto per l’utilizzo del credito in compensazione, sarà anticipata. Presumibilmente sarà fissata ai primi di novembre. Ciò per permettere ai cessionari di utilizzare il bonus sempre entro il 16 novembre. Oppure di cederlo ulteriormente. Ma in tal caso i tempi per l’utilizzo in compensazione da parte dell’ultimo cessionario sarebbero davvero risicati.

Infine, si ricorda che l’utilizzo del bonus in compensazione può avvenire anche in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre rispetto al quale spetta il bonus.

Ciò a condizione che per le spese agevolate sia rispettato il principio di competenza (art.109 del TUIR) e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto. Anche con fattura bonus energia tardiva.

Riassumendo..

  • Il DL proroghe ha rivisto la scadenza entro la quale è possibile utilizzare in compensazione i bonus energia 1° e 2° trimestre 2023;
  • la scadenza è stata anticipata dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre;
  • con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate sarà rivista anche la scadenza per comunicare al Fisco l’eventuale cessione del bonus.