Bonus facciate. Il mistero del tempo perduto”. Sembra il titolo di un film di 007 o di Indiana Jones. Invece è l’incubo che stanno vivendo coloro che hanno ristrutturato casa con il bonus facciate.  Lo scorso anno i contribuenti che stavano facendo lavori sulla propria casa e che volevano fruire del bonus facciate al 90% anziché al 60%, con sconto in fattura, hanno dovuto pagare la spesa non coperta dal bonus entro il 31 dicembre 2021. Ciò consentiva loro di prendere il bonus facciate al 90% anche con lavori terminati successivamente al 2021.

Difatti, ciò che contava è l’effettivo sostenimento della spesa nell’anno 2021, poco importava se i lavori fossero stati terminati dopo. In tal senso, il chiarimento fornito dal Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con l’Agenzia delle entrate (vedi interrogazione parlamentare n° 5-06751).

Da qui, assunto che i lavori possono essere terminati anche dopo, né l’Agenzia delle entrate, né il MEF, hanno mai dato un termine preciso entro il quale i lavori avrebbero dovuto essere terminati.

Detto ciò, è possibile dare un’indicazione precisa ai contribuenti sulla base di precedenti chiarimenti dati dall’Agenzia delle entrate, rispetto ad altre agevolazioni.

Il bonus facciate 2021 con lavori finiti negli anni successivi

Chi nel 2021 stava effettuando lavori ammessi al bonus facciate, in previsione del taglio dell’agevolazione dal 90% al 60% che avrebbe avuto effetti dal 2022, ha potuto beneficiare delle indicazioni di favore fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze con l’interrogazione parlamentare n° 5-06751 del 20 ottobre 2021.

In tale sede, il Ministero competente ha chiarito quanto segue:

  1. è possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate, non sia previsto un pagamento per stato di avanzamento lavori, SAL (ciò non vale solo per il bonus facciate, ma per tutti i bonus edilizi, diversi dal superbonus, per i quali è ammessa l’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito, ex art.121 del D.L 34/2020);
  2. qualora non siano previsti SAL, può essere esercitata l’opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento.

Da qui, il bonus facciate al 90% della spesa anziché al 60%, spetta anche per i lavori iniziati nel 2021 e terminati nel 2022 o anche dopo. A condizione che, se si opta per lo sconto in fattura, entro il 31 dicembre 2021 siano state pagate le spese non coperte dalla detrazione ossia il 10%. Con congruità delle spese attestata rispetto a lavori quantomeno iniziati (vedi circolare, Agenzia delle entrate n°16/E 2021).

Nella stessa interrogazione parlamentare, viene messo nero su bianche che il rispetto delle suddette condizioni sarà oggetto di futuri controlli dell’Agenzia delle entrate.

La mancata effettuazione degli interventi, determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita. Ciò anche se il contribuente ha optato per lo sconto in fattura/cessione del credito. Importo della detrazione a recupero, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Fino a quando c’è tempo per completare i lavori?

Pur ammettendo la fine dei lavori con il bonus facciate al 90% dopo il 31 dicembre 2021, né l’Agenzia delle entrate né il MEF, hanno mai dato un termine preciso entro il quale i lavori dovevano essere terminati.

Ebbene, in materia di imposta di registro agevolata per la prima casa in corso di costruzione, con la circolare n°38/E 2005, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che (vedi anche risposta n°39/2021):

la verifica della sussistenza dei requisiti dell’agevolazione non possa essere differita sine die e che il contribuente, al fine di conservare l’agevolazione, debba dimostrare l’ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell’atto.

La deadline dei tre anni qui citata, fa riferimento ai termini di accertamento dell’imposta di registro (art.76 del TUR).

In materia d’imposta sui redditi, il termine di accertamento coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Secondo tale riferimento temporale potrebbe essere corretto ritenere che i lavori pagati nel 2021 potranno essere terminati nel 2027.

In attesa di chiarimenti ufficiali dall’Agenzia delle Entrate, il suggerimento è di terminare i lavori al più presto, entro la fine del 2022. Non è però escluso che il Fisco fissi un termine differente da quello sopra individuato. In realtà l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto essere più precisa fin dall’inizio per non lasciare i contribuenti con il dubbio se restituire o meno l’agevolazione. Qui c’è il rischio che si manifesti l’incubo bonus facciate come già avviene per il superbonus.