Nel pieno della campagna dichiarazione redditi 2024 (anno d’imposta 2023), molti contribuenti si interrogano sulle novità relative alle detrazioni fiscali per i lavori edilizi. Una delle principali modifiche riguarda il “bonus facciate”, che non è più disponibile per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023.

Questo incentivo, che ha permesso a molti proprietari di immobili di migliorare l’estetica dei propri edifici con notevoli agevolazioni fiscali, è terminato il 31 dicembre 2022. Tuttavia, esistono ancora possibilità di beneficiare di detrazioni per chi intraprende lavori di ristrutturazione

La storia del Bonus Facciate

Il bonus facciate è stato introdotto nel 2020, offrendo una detrazione fiscale del 90% per le spese sostenute per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici.

Questa detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. L’incentivo è stato prorogato anche per le spese effettuate nel 2021 e nel 2022, con una variazione nella percentuale di detrazione: mentre nel 2020 e 2021 la detrazione era del 90%, nel 2022 è scesa al 60%.

Ricordiamo anche che, per beneficiare del bonus facciate, è necessario che:

  • l’edificio sia situato nelle zone A e B del comune (secondo il decreto ministeriale n. 1444/1968) o in zone assimilabili secondo la normativa regionale e i regolamenti edilizi comunali
  • le spese siano documentate da un bonifico parlante.

Dal 1° gennaio 2023, ossia dalle spese sostenute da tale data, il bonus facciate non è più disponibile. Tuttavia, i contribuenti che effettuano lavori di ristrutturazione possono beneficiare del bonus ristrutturazione al 50%. Questo significa che, pur non potendo più usufruire della generosa detrazione del bonus facciate, è ancora possibile ottenere un significativo risparmio fiscale sui costi sostenuti per i lavori di rinnovamento.

Modalità di fruizione del bonus facciate

Per chi ha sostenuto spese per il rifacimento delle facciate entro il 2022 e non ha optato per lo sconto in fattura o la cessione del credito, la detrazione del bonus facciate continuerà a essere disponibile in dichiarazione dei redditi. La detrazione, infatti, come detto è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Pertanto, nel Modello 730/2024, chi ha sostenuto spese nel 2020, 2021 e 2022 dovrà indicare rispettivamente la quarta, terza e seconda quota della detrazione. Più precisamente:

Per il modello 730/2024, relativo all’anno d’imposta 2023, i contribuenti devono considerare le seguenti quote di detrazione:

  • spese sostenute nel 2020: la quarta quota delle dieci previste, con una detrazione del 90%
  • spese sostenute nel 2021: la terza quota delle dieci previste, con una detrazione del 90%
  • spese sostenute nel 2022: la seconda quota delle dieci previste, con una detrazione del 60%.

Per completezza informativa ricordiamo anche che di recente il legislatore ha stabilito il divieto di cessione credito per le rate residue di detrazione non ancora godute.

Per inserire correttamente la detrazione nel modello 730/2024, dunque, è importante verificare l’anno in cui sono state sostenute le spese e calcolare la quota annuale corrispondente. Questo processo richiede attenzione ai dettagli, poiché la misura della detrazione varia a seconda dell’anno di riferimento.

Riassumendo

  • il bonus facciate è scaduto con le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022
  • la detrazione per il bonus facciate continua in dichiarazione dei redditi fino a dieci anni
  • le detrazioni annuali variano a seconda delle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022
  • requisiti: edifici in zone A e B e pagamento con bonifico parlante
  • non è più possibile fare cessione credito per le quote residue di detrazione.