In alcuni casi i lavori sulla facciata della propria abitazione possono riguardare anche la sola impiantistica. Ecco, quindi, che in tal caso ci si chiede se anche le spese sostenute per tale tipologia di interventi rientrino tra quelle ammesse al c.d. bonus facciate.

Un riepilogo sul bonus facciate

Il bonus facciate,, introdotto dal 2020 (ed in essere fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe) è una detrazione fiscale del 90% riconosciuta a fronte di spese sostenute per il rifacimento (compresa la sola tinteggiatura) della facciata esterna (visibile) dell’unità immobiliare.

Il beneficio è da godere in 10 quote annuali di pari importo, con possibilità di optare, in luogo della detrazione, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Per averne diritto, ad ogni modo, è necessario che l’immobile oggetto dei lavori si trovi in zona A o B del comune come definite ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968. L’agevolazione spetta anche se l’immobile si trova in zone equivalenti ad A e B in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’assimilazione, deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Il pagamento delle spese deve essere eseguito con bonifico parlante, ossia quello da cui risultano:

  • codice fiscale del beneficiario del bonus
  • riferimento normativo (si può utilizzare il modello di bonifico già predisposto da banche o poste per il bonus ristrutturazione o ecobonus)
  • i dati fiscali dell’impresa che esegue i lavori e destinataria del bonifico.

Le spese ammesse allo sgravio fiscale

Come anticipato, per ora, in attesa di proroga, il bonus facciate spetta con riferimento a spese sostenute nel 2020 e 2021. In merito poi alla tipologia di spese che danno diritto al beneficio, si tratta in dettaglio di quelle inerenti i seguenti interventi di:

  • sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata, compresi balconi, ornamenti o fregi
  • recupero, restauro, rinnovamento e consolidamento della facciata, compresi balconi, ornamenti o fregi
  • grondaie, pluviali, parapetti e cornici
  • sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata
  • su strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento
  • rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie della facciata del fabbricato
  • trattamento dei ferri dell’armatura.

Il bonus spetta anche per lavori sui balconi (rifacimento del parapetto in muratura, pavimentazione, verniciatura della ringhiera in metallo, rifacimento del sotto-balcone e del frontalino).

Sono, invece, fuori dal beneficio i lavori sugli infissi e il rifacimento di terrazzi e lastrici solari.

Potrebbero interessarti anche: